Con 369 voti a favore e 193 contrari l’Aula della Camera ha votato la questione di fiducia che il Governo aveva posto sull’approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, alla proposta di legge volta a regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e a disciplinare le convivenze di fatto.
Il testo, già approvato dal Senato, è stato quindi definitivamente varato.
Con il provvedimento, in primo luogo, vengono istituite le unioni civili tra persone dello stesso sesso, quali specifiche formazioni sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Per costituire l’unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono prestare dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Gli atti dell’unione vengono quindi registrati nell'archivio dello stato civile.
Nella costituzione, si prevede che le parti possano stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone espressa dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Con l’unione, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; inoltre, deriva loro l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione con dovere, altresì, di contribuire entrambe ai bisogni comuni.
A queste formazioni, inoltre, vengono espressamente estese le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti di successione dei coniugi, nonché le norme che risconoscono, al partner superstite, la pensione di reversibilità e il Tfr maturato.
Alle parti, altresì, vengono riconosciuti tutti i diritti spettanti ai coniugi in caso di malattia e ricovero di uno dei due.
Per lo scioglimento dell’unione, oltre ai casi comuni con il matrimonio, le parti possono manifestare anche disgiuntamente la propria volontà dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In questo caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile può essere proposta dopo tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Sono definite “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per l'accertamento della stabile convivenza viene fatto riferimento alla dichiarazione anagrafica prestata ai sensi dell'articolo 4 (Famiglia anagrafica) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 (Dichiarazioni anagrafiche) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.
Nel testo del provvedimento, viene altresì sancito che i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. Inoltre, in caso di malattia o di ricovero, le parti hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali.
Ciascuno dei due partner di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati sia in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, sia in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Qualora muoia il proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha comunque diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel caso di casa di comune residenza in locazione, se muore o recede il partner conduttore, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
I rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune dei due possono essere disciplinati con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità.
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