Via libera alla fase sperimentale che porta, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a sostituire completamente l’attuale sistema di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura (cd. Dmag), con il flusso Uniemens utilizzato per le aziende con dipendenti non agricoli. La fase di transizione, dall’attuale alla nuova modalità di trasmissione, è partita dal secondo trimestre 2019 (aprile, maggio e giugno) e consente alle aziende di inviare, in parallelo, sia il flusso Dmag sia il flusso Uniemens/PosAgri in base alle nuove specifiche.
Durante la fase sperimentale farà fede ad ogni effetto di legge il flusso Dmag, restando priva di ogni effetto giuridico la trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri. Ne dà notizia l’INPS, con la circolare n. 65 del 10 maggio 2019.
La “Legge di contrasto al caporalato in agricoltura”, contenuta nella L. n. 199/2016, all’art. 8, co. 2 ha previsto l'adattamento del sistema Uniemens al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018.
Successivamente, l'art. 1, co. 1136, lett. b), della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha prorogato al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all’INPS, mensilmente, attraverso il sistema Uniemens.
La norma, dunque, modifica e introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le modalità di trasmissione degli elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura, ai fini dell’accertamento e assoggettamento alla contribuzione agricola unificata, tramite l’utilizzo del sistema già in vigore per le aziende con dipendenti non agricoli, ossia la trasmissione mensile dei flussi Uniemens.
Il sistema attualmente in vigore prevede che i flussi contributivi relativi ai rapporti di lavoro agricolo, ai fini dell’accertamento e riscossione dei contributi, siano trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso la dichiarazione di manodopera modello Dmag/Unico. L’informazione fornita trimestralmente dai datori di lavoro e/o loro intermediari, alla fine di ogni periodo trimestrale (c.d. emissione), viene elaborata a cura dell’INPS per le successive fasi di calcolo (c.d. tariffazione) dei contributi dovuti dall’azienda, nei quali è compresa la quota a carico del lavoratore.
Dal mese di competenza gennaio 2020, le modalità di presentazione del flusso relativo alla manodopera occupata sono modificate come segue:
Restano immutati, invece, i seguenti termini di versamento dei contributi:
Invariati anche:
Per quanto riguarda le denunce aziendali di “Nuova iscrizione e di Variazione”, l’Istituto Previdenziale ricorda che, a norma dell’avvenuta semplificazione, i dati contenuti nei quadri “F” e “G” (terreni e allevamenti) della “Denuncia aziendale” possono essere acquisiti d’ufficio dall’INPS dal “Fascicolo aziendale” gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Analoga semplificazione è prevista nella sezione “Lavoratori”, laddove l’indicazione del solo codice fiscale dello stesso consentirà all’Istituto Previdenziale di completare il flusso direttamente con i dati anagrafici presenti negli archivi.
La dichiarazione di variazione (V) è il flusso mensile di trasmissione di un mese di una competenza trimestrale, già estratta per la tariffazione, antecedente ad un altro periodo di emissione trimestrale.
Le variazioni che possono essere trasmesse attraverso il flusso telematizzato sono esclusivamente quelle che apportano un aumento di lavoratori, giornate e/o retribuzioni e che, in ogni caso, determinano il calcolo di una contribuzione integrativa rispetto al flusso originario (importi a contribuzione differenziata). In tali casi, pertanto, la variazione riguarderà solo i dati integrativi, al netto di quelli già trasmessi.
La procedura di tariffazione provvederà al calcolo della contribuzione ad integrazione, aumentata delle sanzioni civili determinate secondo le vigenti disposizioni di legge.
Sono ammesse, per lo stesso periodo di trasmissione, una o più variazioni relative ai periodi di competenza che si intendono rettificare.
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