Uniemens infedele o tardivo è evasione Al datore la prova contraria

Pubblicato il 06 luglio 2017

Costituisce “evasione contributiva” non solo la mancanza di qualsiasi elemento documentale che accerti la posizione lavorativa o le retribuzioni di un lavoratore dipendente, ma anche l’omessa, infedele o tardiva denuncia mensile all’Inps di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, anche se registrati nei libri obbligatori.

Questa la nuova posizione assunta dall'Inps, nella circolare n. 106 del 5 luglio 2017, alla luce delle ormai consolidate interpretazioni giurisprudenziali (Cassazione, sentenza n. 28966/2011).

Nel documento di prassi, pertanto, tenendo conto del nuovo orientamento, l'Inps ricostruisce l’impianto normativo che regola le sanzioni in caso di mancate trasmissioni, trasmissioni tardive o contenenti informazioni non veritiere del flusso Uniemens.

Omissione ed evasione contributiva

La circolare n. 106/2017, quindi, ricostruisce il regime sanzionatorio applicabile ai datori di lavoro e ai committenti di lavoratori autonomi rispettivamente nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva.

La vigente disciplina distingue l'ipotesi dell'evasione da quella dell'omissione contributiva, alle quali corrispondono distinti regimi sanzionatori.

Partendo dalla norma di riferimento - la legge n. 388/2000, che distingue la fattispecie dell’omissione contributiva da quella più grave dell’evasione contributiva - l'Inps sottolinea ora che l'omissione, l'infedele e la tardiva presentazione di denunce obbligatorie configurano tutte ipotesi di evasione contributiva.

A nulla vale che vi sia la regolare tenuta del libro del lavoro; proprio il mancato inserimento nelle denunce obbligatorie di dati noti al datore di lavoro, tradisce ed è presunzione dell'intento fraudolento del datore di lavoro.

È, quindi, onere del datore di lavoro fornire una prova idonea a escludere l’intento fraudolento.

Infatti, il datore di lavoro può vincere la presunzione dell'intento evasivo, provando la propria buona fede e, quindi, la mancanza della frode. Solo in questo modo il proprio inadempimento può ricadere nell’ipotesi meno grave dell’omissione.

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