L’articolo 16 del decreto legge anticrisi (n. 185/2008) ha ridotto la misura delle sanzioni da applicare nel caso di versamenti tardivi. I contribuenti che omettono o eseguono tardivamente i versamenti o commettono delle irregolarità nelle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Irap e dell’Iva possono avvalersi del ravvedimento spontaneo. Quindi, coloro che non hanno rispettato la scadenza dello scorso 1° dicembre e non hanno pagato il secondo o unico acconto per il 2008, possono rimediare con il ravvedimento breve entro 30 giorni, cioè entro il 31 dicembre 2008, o entro il termine lungo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2008 nel 2009, che è fissato al 30 giugno 2009 per chi presenta Unico 2009 su carta, o al 31 luglio 2009 per chi opta per la versione telematica del modello. I contribuenti che si “pentono” in maniera spontanea fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili. In caso, invece, di mancato pagamento del tributo nel termine previsto, il ravvedimento è possibile a condizioni che il contribuente paghi, oltre al tributo dovuto e agli interessi del 3% annuo, la sanzione del 2,5% per il ravvedimento “breve” e quella del 3% nel caso di ravvedimento “lungo”. Il ravvedimento “breve”, o mensile, può essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “lungo”, o annuale, può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. La riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento spontaneo è applicabile ai contribuenti che presentano le dichiarazioni in ritardo, ma comunque entro 90 giorni dalla scadenza. Le dichiarazioni annuali presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. La penalità per la mancata presentazione dei modelli dovrà essere evasa dal contribuente persona fisica entro il 29 dicembre prossimo. Il pagamento dovrà essere fatto all’agente della riscossione, in banca o alla posta, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente.
La scadenza del saldo Ici 2008 e l’apertura dei termini per il ravvedimento operoso impongono ai Comuni di applicare le nuove disposizioni introdotte dal Dl 185/08, prima che le stesse vengano definitivamente approvate dal Parlamento. Questo perché le minori sanzioni applicabili al ravvedimento rispetto a quelle previste dal Dlgs 472/97, all’articolo 13, sono immediatamente efficaci, per cui possono essere utilizzate dai contribuenti per tutti i ravvedimenti eseguiti a partire dal 29 novembre 2008 e, quindi, anche per sanare delle irregolarità relative al saldo Ici 2008, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2009. Naturalmente i contribuenti, nell’avvalersi del ravvedimento, devono tener conto che le nuove disposizioni del decreto legge potrebbero non essere confermate – in tutto o in parte – dalla sua conversione in legge, attesa per il 28 gennaio 2009.
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