Sta per scadere il termine, per chi ha beneficiato della proroga, del 6 luglio 2016 per versare il saldo dell’anno 2015 e l’acconto 2016 relativi alle dichiarazioni Unico e Irap 2016 dei contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Hanno fruito della proroga i soggetti interessati dagli studi di settore:
che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“minimi” - articolo 27, comma 1, Dl 98/2011);
che applicano il nuovo regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014);
percettori di redditi imputati per “trasparenza”, derivanti cioè da partecipazione a società, associazioni e imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
per i quali operano cause di esclusione (inizio o cessazione nell’anno, non normale svolgimento dell’attività) o di inapplicabilità (società cooperative o consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore di imprese o associate).
Si ricorda che il rinvio non operava per coloro che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore al limite stabilito per ogni singolo studio di settore dal relativo decreto di approvazione.
Chi salta l'appuntamento dovrà pagare entro il 22 agosto 2016 con maggiorazione dello 0,40%.
Tra le novità di questo unico quella sulle società di comodo. Dal questo modello 2016, c'è la possibilità di disapplicare sulla base di un’autovalutazione della sussistenza delle condizioni (circolare n. 9/E/2016). Tuttavia è obbligatoria la segnalazione in dichiarazione.
Il contribuente può presentare l’interpello probatorio, ma se non indica di aver disapplicato la disciplina in mancanza di presentazione dell’interpello o di risposta positiva allo stesso, sarà soggetto alla sanzione amministrativa da 2 a 21 mila euro, che è raddoppiata nel caso l'amministrazione disconosca la disapplicazione in sede di accertamento.
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