Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi ad una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’attività difensiva, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche.
Alla stregua di detto principio, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha condannato la ricorrente – nell'ambito di una controversia per contraffazione di brevetto – al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite in solido tra di loro, essendo quest’ultime munite di un unico difensore che le ha difese con controricorso e memoria unitari e senza differenziazione di questioni.
Nell'ambito della medesima pronuncia – sentenza n. 10077 del 17 maggio 2016 - la Suprema Corte ha affermato l’ulteriore principio secondo cui, qualora la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento o altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur se formalmente tardiva.
Ciò, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, poi andato a buon fine.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".