In base a quanto disposto dal Dpcm del 9 giugno 2015, scade oggi – 6 luglio 2015 – il termine per effettuare i pagamenti delle imposte e dei contributi dovuti sulla base delle dichiarazioni 2015 per i contribuenti che sono rientrati nella proroga.
Il Dpcm del 9.6.2015, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 134 del 12 giugno, ha infatti prorogato al 6 luglio 2015 i termini di versamento delle imposte derivanti da Unico e Irap 2015 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
In virtù di tale provvedimento, dunque, sono rientrati nella proroga le seguenti categorie di soggetti:
i titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a condizione che abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
i contribuenti minimi e i nuovi forfetari;
i contribuenti che dichiarano un reddito imputato “per trasparenza” (socio di Srl trasparente ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) e anche il socio di società di persone, di associazione professionale, collaboratore d’impresa familiare e coniuge in azienda coniugale che siano comunque assoggetti agli studi di settore e abbiano raggiunto il limite dei ricavi previsti dalla legge;
i soci di Srl non trasparente;
i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, comma 1 e 2, del Dl 98/2011.
La condizione per fruire della proroga è che i suddetti contribuenti, oltre ad aver rispettato le condizioni descritte, abbiano anche una posizione Iva attiva nel 2014.
Non hanno beneficiato del differimento al 6 luglio:
le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, comprese quelle che partecipano a società o associazioni non trasparenti, ossia coloro che non sono interessati dagli studi di settore;
i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri, dato che per l'attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore;
gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
gli enti non commerciali senza attività commerciale e gli enti non profit di cui alla legge 398/91.
i soggetti Ires con termini ordinari di versamento successivi al 16 giugno 2015 per effetto della data di approvazione del bilancio o del rendiconto di esercizio oppure per una diversa chiusura del periodo d'imposta.
Per i soggetti che non hanno beneficiato della proroga ed hanno saltato l'appuntamento fissato a giugno resta valido il termine del 16 luglio 2015 per pagare il saldo 2014 e il primo acconto del 2015, applicando alle imposte dovute la maggiorazione dello 0,4%. Stessa data vale anche per coloro che hanno saltato l'appuntamento di giugno pensando erroneamente di rientrare nella proroga del 6 luglio.
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dal modello UNICO (anche in forma unificata) e IRAP 2015, il cui termine di versamento “ordinario” era fissato al 16 giugno 2015.
Quindi, oltre al saldo 2014 e all’acconto 2015 di IRPEF, IRES e IRAP, risultano differiti anche i versamenti relativi ad addizionali IRPEF; il saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata; i contributi previdenziali; l'imposta sostitutiva per il regime nuove iniziative e dei minimi; la cedolare secca sugli affitti e le imposte patrimoniali (Ivie e Ivafe)
Per effetto del citato Dpcm, i termini di versamento delle imposte risultano fissati:
a lunedì 6 luglio 2015 (anziché 16.6.2015), senza alcuna maggiorazione;
a giovedì 20 agosto 2015 (anziché 16.7.2015) con la maggiorazione dello 0,40%.
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