Non è condivisibile l’affermazione secondo cui l’operazione di scissione societaria, da sola, non sarebbe idonea, ex se, a rivestire natura fraudolenta o simulata e, quindi, ad avere il concreto effetto di rendere inefficace un'eventuale riscossione coattiva.
Per contro, anche una singola operazione di scissione ben può essere idonea a costituire un atto negoziale fraudolento e/o simulato, se viene valutata in relazione non solo al momento in cui l’atto di scissione viene realizzato, ma anche con riferimento alle vicende successive.
La stessa, da sola, può anche integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, reato di pericolo, perfezionato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altri beni, atti idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria.
E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 232 del 9 gennaio 2018, ha annullato l’ordinanza di accoglimento del riesame presentato da due indagati contro il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM nei loro confronti, nell’ambito di un’indagine in cui era contestato il reato di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo n. 74/2000, asseritamente posto in essere attraverso un’operazione di scissione parziale di società e costituzione di nuova Srl.
Nell’accogliere il ricorso promosso dal PM, disponendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per un nuovo esame, gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l’atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione”.
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