Secondo l'articolo 51, comma 5, del Tuir, al lavoratore dipendente che presti la propria opera fuori della sede di lavoro spetta un compenso aggiuntivo sotto forma di rimborso spese e/o di indennità per il lavoro svolto con maggior disagio. Il trattamento fiscale e previdenziale del compenso varia a seconda che si tratti di trasferta nel territorio comunale della sede abituale ovvero che il lavoro venga svolto fuori dal territorio comunale dell'azienda.
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