I lavoratori intermittenti possono presentare la domanda per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari integrativi entro e non oltre il 31 luglio 2023.
La predetta domanda può essere presentata dal lavoratore intermittente nei casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori al valore della retribuzione convenzionale fissata dalla norma per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore.
La domanda deve essere trasmessa annualmente entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive.
Nello specifico, il contributo sarà determinato in base alla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti.
Il lavoratore potrà presentare la domanda in modalità telematica sul sito istituzionale, al seguente percorso “Domanda di versamenti volontari” > “Integrativa lavoro intermittente”, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.
NOTA BENE: La domanda potrà essere presentata anche per il tramite dei Patronati o del Contact Center.
Il soggetto interessato dovrà indicare i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali si intende effettuare il versamento integrativo.
L’ammontare del contributo volontario deve essere determinato in relazione ai periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto.
Per ciascun periodo da integrare si quantifica la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato.
Dal predetto valore retributivo si sottrae l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita.
Il risultato ottenuto rappresenta la base di calcolo del contributo volontario integrativo.
ATTENZIONE: L’aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell’anno oggetto dell’integrazione.
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