Ultimi eventi sismici. Sospensioni contributive e assicurative
Pubblicato il 16 giugno 2012
Inps. Con la circolare n.
85 del 2012 (ancora non pubblicata sul sito Internet) e con un
comunicato stampa del 15 giugno 2012, l’Istituto ricorda che per far fronte all’emergenza determinata dal ripetersi degli eventi sismici nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il Dm
1 giugno 2012 ha disposto, nei confronti delle popolazioni interessate, la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari.
Inoltre, il DL n.
74 del 6 giugno 2012, ha disposto:
• la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi dal 20 maggio al 31 luglio 2012, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma;
• la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio al 30 settembre 2012, per i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti ecc).
Il comunicato avvisa che per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda alla sede Inps competente. Potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse gestioni.
Sulle modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, il decreto del MEF dell'1 giugno 2012 ed il DL n.74/2012 non dispongono nulla in merito: a riguardo, pertanto, l’Inps fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.
Nella circolare Inps n. 85 del 15 giugno 2012 saranno fornite in dettaglio le istruzioni relative agli adempimenti da parte dei soggetti interessati, l’elenco dei comuni interessati dai provvedimenti e il modulo per l’istanza di sospensione.
Inail. Con la
circolare n. 28 del 15 giugno 2012, l’Istituto comunica che per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, l’articolo 6 del DL n. 74/2012 ha sospeso, dal 20 maggio al 31 luglio 2012, una serie di termini, tra i quali:
- i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- infine, i termini di scadenza relativi ad ogni atto avente forza esecutiva.
Fino al 31 luglio 2012 l’Inail sospenderà, dunque, la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta riprenderà dal 1° agosto 2012.
Sono, altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2012.