Continua l’iter parlamentare del testo di conversione del decreto n. 146/2021 in materia di fisco e lavoro.
Tra gli emendamenti inseriti ne viene segnalato uno che comporta limitazioni al diritto di difesa del contribuente contro gli atti di riscossione. SI tratta della modifica all’art. 12 del DPR n. 602/1973 che stabilisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo; inoltre, la possibilità di impugnare in materia diretta il ruolo e la cartella di pagamento viene circoscritta ad ipotesi specifiche.
In particolare, il contribuente che ravvisa difetti di notifica potrà impugnare ruolo e cartella di pagamento solo se dimostra che gli deriva un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo delle somme, con riferimento a:
Altro emendamento riguarda il differimento delle modifiche all’esterometro. Era stato previsto che dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la comunicazione all’Agenzia delle transazioni realizzate con soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini Iva in Italia non doveva avvenire con la comunicazione trimestrale, bensì tramite l’invio allo SdI delle singole fatture emesse o delle fatture estere integrate.
Ora, la modifica apportata dal Decreto n 146/2021 mantiene la vecchia procedura fino al 30 giugno 2022. Quindi, le novità saranno operative dal 1° luglio del nuovo anno.
Permane, pertanto, l’obbligo delle comunicazioni trimestrali nelle date del 2 maggio e 1° agosto 2022.
In materia di fattura elettronica per prestazioni sanitarie, si registra il mantenimento del divieto di fatturazione verso soggetti finali (persone fisiche) per tutto il 2022.
Come già anticipato, vanno pagate entro il 9 dicembre (14 dicembre per i giorni di tolleranza) le rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Invece, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il Dl fiscale ha fissato il termine di pagamento a 150 giorni anziché a 60 giorni. La proposta è di portare il termine di pagamento a 180 giorni.
Non viene toccato, invece, il termine per ricorrere, che è di 60 giorni.
La novità da sottolineare è che il termine dei 180 giorni si applica anche agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito INPS.
Nuova data viene stabilita con riferimento al termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP, stabilita dall’art. 42-bis, comma 5, DL n. 104/2020. Con l’ultima proroga il termine era quello del 30 novembre 2021: ora, si parla del 31 gennaio 2022.
La regolarizzazione attiene al mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, che avrebbero dovuto essere corrisposte non rientrando nell’ambito dei limiti comunitari.
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