Ultimi chiarimenti del Fisco in materia di imposta di registro
Pubblicato il 22 giugno 2012
L’agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, risponde ad alcuni quesiti sollevati dalle Direzioni centrali, al fine di offrire delle risposte univoche in materia di imposta di registro e favorire l’uniforme applicazione dell’imposta sul territorio nazionale.
Riguardo alla corretta disciplina applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’articolo 182-bis della legge fallimentare, si è precisato che la recente posizione espressa dalla giurisprudenza in ordine al trattamento fiscale del decreto di omologa del concordato preventivo debba trovare applicazione anche in relazione ai provvedimenti di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Pertanto, per l’Agenzia trova applicazione l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.
Tuttavia, in assenza di una puntuale definizione da parte del legislatore del contenuto dell’accordo di ristrutturazione, è possibile che tale accordo possa prevedere anche il trasferimento o la costituzione di diritti reali. In tal caso, l’atto giudiziario di omologazione di un accordo di ristrutturazione che costituisca titolo per il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto oppure su altri beni e diritti reali, sconta l’imposta di registro in misura proporzionale. Analogamente, anche sull’omologa di un concordato fallimentare con trasferimento di ben i al terzo assuntore, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale.
Riguardo all’esenzione dall’imposta di bollo, di registro ed da ogni altra tassa, di cui all'
articolo 19 della legge n. 74/1987 che è valida per “
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio…”, si è chiesto di sapere se la citata esenzione possa essere applicata anche agli atti di trasferimento in favore dei figli effettuati nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
Nello specifico, si voleva conoscere il trattamento da riservare all’atto con il quale, nell’ambito di un accordo di separazione consensuale, un genitore dispone il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale in favore dei figli. La circolare n. 27/E precisa che anche in questa specifica circostanza è applicabile l’esenzione fiscale menzionata a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
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