Ulteriori precisazioni sul trattamento fiscale del mandato senza intestazione di beni

Pubblicato il 01 giugno 2011 Una società istante, che ha concluso un particolare contratto di mandato a favore di clienti persone fisiche non imprenditori, residenti in Italia, nei confronti dei quali si impegna a svolgere un servizio di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere l’esatto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalle attività finanziarie, depositate in Italia o all’estero, oggetto del citato rapporto di amministrazione senza intestazione.

Nello specifico, la società fiduciaria istante chiede di sapere se:

- con riferimento ai redditi di capitale, può assumere il ruolo di sostituto di imposta applicando le relative ritenute previste dalla normativa di riferimento;
- con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, può applicare, in qualità di intermediario professionale, il cosiddetto “regime del risparmio amministrato” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- quali siano gli obblighi di comunicazione al Fisco ai fini del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare una risposta ai seguenti quesiti, ha pubblicato, in data 31 maggio, la risoluzione n. 61/E/2011.

Nel documento di prassi – che conferma le precedenti circolari n. 49/E/2009 e 6/E/2010 – si forniscono le seguenti spiegazioni.

Dal momento che il particolare tipo di contratto concluso prevede l’apertura di speciali conti correnti e contratti di deposito titoli intestati alla società fiduciaria per conto del cliente, sui quali devono obbligatoriamente transitare tutte le disposizioni in entrata e uscita messe in atto, si specifica che, per quanto riguarda i redditi di capitale, la società fiduciaria deve esercitare la funzione di sostituto d'imposta sui redditi stessi assoggettandoli alla ritenuta a titolo di imposta o di acconto.

La fiduciaria anche nei rapporti di amministrazione senza intestazione può ricevere l’opzione per il regime del risparmio amministrato ai fini del capital gain, relativamente ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal mandato professionale stipulato con la propria clientela. Unica condizione è che vengano rispettati gli obblighi di comunicazione che l’Amministrazione finanziaria ha già indicato nei precedenti documenti di prassi richiamati.

Da ultimo, riguardo agli obblighi di monitoraggio, la risoluzione prevede che anche in presenza di amministrazione senza intestazione di conti e depositi, la fiduciaria deve agire come se i conti fossero intestati a se stessa e ciò fa scattare l’obbligo di comunicazione del nuovo rapporto all’Anagrafe tributaria.
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