Ufficiali le regole sullo split payment. Il Dm è in “Gazzetta”

Pubblicato il 04 febbraio 2015 Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, recante modalità e termini per il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche amministrazioni, è approdato sulla “Gazzetta Ufficiale” serie generale n. 27 del 3 febbraio 2015.

Il nuovo sistema per anticipare l'esigibilità dell'Iva sugli acquisti nei confronti delle Pa, introdotto dalla legge di Stabilità 2015 al fine di ridurre l’evasione fiscale relativa all’Imposta sul valore aggiunto, è dunque ufficiale anche se già desta qualche dubbio e perplessità da parte di professionisti e imprese.

Il nuovo meccanismo dello split payment

Finora nei rapporti tra fornitori e Pa l’Iva è sempre stata pagata in un secondo momento; chi emetteva fatture ad incasso nei confronti della Pubblica amministrazione evidenziava nel documento sia il prezzo del bene ceduto o del servizio prestato sia l’Iva. Ora, invece, la Pa è tenuta a sdoppiare il pagamento, pagando al fornitore il prezzo del bene/servizio e versando l’Iva direttamente all’Erario, per evitare che chi incassa la fattura eviti di corrispondere l’imposta allo Stato nel momento successivo.

Secondo le regole attuative dello split payment previste dal decreto ministeriale, i fornitori di beni e servizi nei confronti dello Stato e dei suoi organi, degli enti pubblici territoriali, dei loro consorzi e di tutti gli altri soggetti della Pa, nel momento in cui emettono la fattura, devono effettuare l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

L’Iva diventa, così, esigibile nel momento in cui vengono pagati i corrispettivi ai fornitori e le Pubbliche amministrazioni devono effettuare il versamento dell’Imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la stessa diventa esigibile.

Le reazioni

Dal mondo dei professionisti e delle imprese le prime lamentele nei confronti del nuovo meccanismo, alimentate dalla crisi di liquidità che il nuovo sistema potrebbe creare.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha sottolineato che la norma è poco chiara ed ha quindi richiesto “l’esclusione da questo nuovo procedimento dei liberi professionisti. Questi ultimi, pertanto, continueranno a ricevere dal committente l’Iva dovuta per le proprie prestazioni contestualmente al compenso, provvedendo poi direttamente al versamento nei tempi e secondo le modalità vigenti”.

Anche la Fondazione Nazionale Commercialisti, dopo aver analizzato il testo normativo alla luce della volontà del legislatore, ha ritenuto che dovrebbero essere considerati esclusi dallo Split Payment i professionisti e sulla questione auspica un chiarimento ufficiale.
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