Fa il suo ingresso nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023 n. 268 la legge di conversione n. 162 del 13 novembre del decreto Sud – n. 124/2023 – con cui diventano realtà le misure in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.
Nella stessa G.U. è presenta anche il testo coordinato del provvedimento che istituisce la Zes unica dal 2024.
Oltre a disporre regole per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Dl n. 124/20263 convertito dalla L. n. 162/2023 assume rilevanza l’istituzione dal 2024 della ZES unica per il Mezzogiorno (leggi il post “Decreto Sud, ok definitivo dal Senato. Dal 2024 parte la ZES Unica”) e il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nella stessa area.
Di interesse anche l’istituzione delle Zone franche doganali.
In tema di Zes unica va segnalato lo studio 6/2023 di Assonime dove si spiega che la riforma delle ZES ad opera del Decreto Sud opera su tre ambiti: la governance, le semplificazioni procedurali e i benefici fiscali.
La Zes unica si baserà su una Cabina di regia interministeriale e una Struttura di missione apposita.
Tale ultima struttura svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica (convocando le relative Conferenze dei servizi) necessaria per l’attuazione dei progetti inerenti alle attività economiche e all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica.
Tra i compiti che dovrà svolgere la Struttura di missione è la predisposizione del Piano Strategico, di durata triennale da approvare con DPCM, che deve definire – anche in coerenza con il PNRR – la politica di sviluppo della ZES Unica individuando, anche in modo differenziato per le regioni, i settori da promuovere, quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari.
Per quanto riguarda il credito d’imposta (vedi il post “Decreto Sud: ok dalla Camera. Istituite Zone franche doganali”), va detto che è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Sono agevolabili gli investimenti relativi a:
Nell’edizione 2024 del credito d’imposta, è stabilito che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro; ma quelli di importo inferiore a 200 mila euro saranno esclusi.
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