Con la decisione n. SA.102966 la Commissione UE ha approvato la misura di incentivo contenuta nell'articolo 1, commi da 243 a 247 della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).
L'incentivo sarà concesso esclusivamente entro il 30 giugno 2022, quando scadrà il Temporary framework, il Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Spetta ora all'INPS il compito di definire le modalità per la fruizione dell'incentivo. In attesa di conoscere i dettagli operativi della misura, vediamo le agevolazioni riconosciute ai datori di lavoro.
Prima di analizzare più approfonditamente l'agevolazione in parola, è opportuno soffermarsi sul cd. accordo di transizione occupazionale che apre di fatto le porte all'incentivo.
Istituito dal 1° gennaio 2022, l'accordo di transizione occupazionale è disciplinato dall'articolo 22-ter del D.lgs. n. 148 del 2015, aggiunto dall'articolo 1, comma 200 della legge di Bilancio 2022 e modificato dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
Il legislatore, in deroga ai limiti di durata (anche complessiva) in vigore, introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori 12 mesi di CIGS nell’ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale.
Il trattamento aggiuntivo di CIGS è concesso, al fine di sostenere il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero e all’esito di un intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti per una durata massima di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili.
In sede di procedura di consultazione sindacale, e con accordo sindacale, devono essere definite le azioni tese alla rioccupazione o all'autoimpiego. La mancata partecipazione alle stesse per esclusiva responsabilità del lavoratore comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
I lavoratori beneficiari degli ulteriori 12 mesi di trattamento accedono al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
Al datore di lavoro privato che assume, con contratto di lavoro stabile (il legislatore fa espresso riferimento a un “contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”), un lavoratore che beneficia del trattamento di CIGS con accordo di transizione occupazionale (articolo 22-ter del D.lgs. n. 148 del 2015) spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
N.B. Per fruire dell'incentivo non è prevista una soglia dimensionale. Pertanto ne possono fruire tutti i datori di lavoro privato, indipendentemente dalla loro dimensione.
Il contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12 (ossia la durata massima dell'accordo di transizione occupazionale).
Il contributo è riconosciuto pro quota anche se i lavoratori beneficiari della CIGS costituiscono una cooperativa (articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
Il contributo spetta a determinate condizioni. In particolare, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, il datore di lavoro privato non deve aver proceduto, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) e a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991, n. 223) nella stessa unità produttiva.
Nei 6 mesi successivi l'assunzione agevolata, il datore di lavoro:
La violazione di tali regole comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore agevolabile.
Se il lavoratore si dimette al datore di lavoro è riconosciuto il contributo per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Lo scorso 1° giugno la Commissione Europea ha approvato l'agevolazione in commento nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Il regime italiano, ha confermato la Commissione, è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. L'aiuto di Stato infatti non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
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