Ue. Legittimità del preavviso nei contratti a termine
Pubblicato il 17 marzo 2014
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la
sentenza del 13 marzo 2014, causa C-38/13, ha affermato la
non conformità al diritto comunitario della norma che prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi,
l'applicazione di un termine di preavviso fisso pari a due settimane, a prescindere dall’anzianità del lavoratore interessato quando, invece, la durata del preavviso di risoluzione per i contratti a tempo indeterminato é normalmente fissata in funzione dell’anzianità del lavoratore stesso.
Più nello specifico, non è conforme al diritto Ue il Codice del lavoro polacco, che tratta in modo diverso due categorie di lavoratori che si trovano in situazioni comparabili, prevedendo:
- un preavviso di
due settimane per la risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi;
- un preavviso per un contratto a tempo indeterminato che dipende dall’anzianità di servizio maturata presso il datore di lavoro e pari a:
due settimane, qualora il lavoratore sia stato occupato meno di 6 mesi;
un mese, qualora il lavoratore sia stato occupato almeno 6 mesi;
tre mesi, qualora il lavoratore sia stato occupato almeno 3 anni.