Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 maggio 2020, ha approvato i testi di due decreti legislativi attuativi della normativa comunitaria, in materia, rispettivamente, di:
Il primo dei due decreti, nello specifico, è volto all’attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 (cosiddetta “direttiva e-commerce”), per quanto riguarda gli obblighi in tema di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
E’ introdotta, in particolare, una riduzione degli oneri connessi alla fornitura, all’interno dell’Unione europea, di tali servizi, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.
Previsto, a tal fine, anche un ampliamento del novero dei prestatori dei servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (“Mini One Stop Shop”, cosiddetto MOSS).
La direttiva 2017/2455, in proposito, ha sancito l’introduzione di una soglia europea entro la quale i servizi resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nel Paese di stabilimento; questo, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale qualora resi nei confronti di committenti non soggetti passivi.
Si prevede, così, che quando l’ammontare complessivo nell’anno non è superiore alla soglia di 10mila euro, la tassazione delle prestazioni avvenga nello Stato di stabilimento del prestatore. Superata la soglia, la tassazione segue la via ordinaria, ossia si ha nello Stato membro in cui si trova il consumatore finale.
Parimenti, è stato introdotto anche l’obbligo di adozione delle norme sulla fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore laddove si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS.
Il prestatore, ciò posto, sarà tenuto al rispetto delle regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione, anche se fornisca servizi in più di uno Stato dell’Ue.
L’altro decreto legislativo è volto al recepimento della direttiva (UE) 2017/2398, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Le nuove disposizioni introducono alcune modifiche al fine di assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori contro i predetti rischi.
Con riferimento all’attuale normativa, in particolare, si dispone che il medico (o l’autorità responsabile) possa segnalare che la sorveglianza sanitaria debba continuare anche dopo il termine dell’esposizione e per il periodo di tempo ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Sancite, a seguire, anche peculiari modifiche alle norme sui lavoratori esposti alla polvere di silice cristallina respirabile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".