Udienza prefallimentare entro 45 giorni dal deposito del ricorso e notifiche via Pec

Pubblicato il 02 gennaio 2014 Sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2014 le modifiche introdotte dal Decreto legge n. 179/2012 (Decreto sviluppo bis) convertito dalla Legge n. 221/2012, all'articolo 15, comma 3, della Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942).

La nuova disposizione prevede che il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della Cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione viene trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Si segnala, altresì, che, ai sensi della citata modifica, per quanto riguarda l'udienza prefallimentare, la stessa deve essere fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy