Un importante appuntamento presente nel calendario fiscale del mese di aprile 2024 è quello inerente alla comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2023.
A sancire tale obbligo è l’articolo 3, comma 1 e comma 2-bis, del Decreto legge n. 16/2012, che prevede alcune specifiche semplificazioni per imprese e contribuenti, introducendo una deroga alle norme sul limite all’uso del contante al verificarsi di alcune condizioni.
Vediamo di seguito la norma regolatrice dell’obbligo, i soggetti tenuti all’adempimento e il calendario relativo alle operazioni effettuate nell’anno 2023.
E’ stato il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", a disciplinare all’articolo 3 una particolare facilitazione per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto turistico, effettuati dalle persone fisiche, stabilendo che per queste non valga il divieto di trasferimento di denaro contante di cui al Dlgs n. 231/2007 (articolo 49, comma 1), a condizione che il cedente del bene o il prestatore dei servizi provveda ai seguenti adempimenti:
Dunque, la suddetta norma impone l’obbligo per determinate tipologie di contribuenti, di comunicare, all’Amministrazione finanziaria, le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell’anno precedente:
NOTA BENE: La fascia di denaro entro la quale subentra la deroga per le operazioni legate al contante è mutata nel corso degli anni, rispetto all’introduzione dell’obbligo suddetto di comunicazione al Fisco.
In particolare, per quanto riguarda la soglia minima, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 384 lettera b), legge n. 197/2022) a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha innalzato la soglia per l’uso del contante a 4.999,99 euro. La soglia massima, invece, è stata aumentata a decorrere dal 1° gennaio 2019 a 15.000 euro, rispetto alla soglia previgente dei 10.000 euro dall’articolo 1, comma 245, della Legge n. 145 del 2018.
Pertanto, per le operazioni effettuate dall’anno 2023 con i turisti stranieri, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio dovranno fare riferimento, per gli adempimenti in esame, agli importi compresi fra 5mila e 15mila euro, ai quali si applica la deroga.
L’articolo 3 comma 2-bis del Decreto legge n. 16/2012 dispone che i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni in contanti intercorse con turisti stranieri nell’anno precedente, per importi compresi tra 5.000 e 14.999,99 euro, sono:
In particolare, si tratta di:
Come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate sulla pagina internet dedicata a tale adempimento, in deroga alle norme sul limite all’uso del contante, gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia entro il limite di 15.000 euro.
Nello specifico, riassumendo la deroga vale entro i seguenti limiti:
Per godere della deroga alle norme che limitano l’utilizzo del denaro contante (articolo 49 del Dlgs n. 231/2007) è obbligatorio inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva, secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del 23/3/2012, come modificato dal provvedimento del 2/7/2012, con la quale si fa presente la volontà di aderire alla speciale disciplina.
La comunicazione deve indicare i dati analitici delle operazioni in contanti attualmente da 5 a 15mila euro, relative al turismo, effettuate nell’anno precedente.
Nella comunicazione vanno indicate le coordinate del conto corrente bancario o postale che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per il versamento del denaro contante incassato.
Per la comunicazione ci si deve avvalere del modello polivalente, che è stato approvato dalle Entrate con il provvedimento n. 94908/2013 (quadro TU).
Il modello da inviare esclusivamente in modalità telematica deve riportare i seguenti dati:
Riguardo alle operazioni che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo hanno effettuato nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e non aventi residenza nel territorio dello Stato, l’obbligo di comunicazione segue un calendario differente a seconda della periodicità di liquidazione dell’Iva (mensile o trimestrale).
Pertanto, con riferimento alle operazioni di commercio effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 le scadenze da rispettare per le comunicazioni sono:
La presentazione del modello può avvenire:
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