In un edificio in condominio, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente - a differenza di quelle per l'installazione "ex novo" dell’impianto - vanno ripartite.
Questo per costante orientamento di legittimità, antecedente alla riformulazione dell'articolo 1124 Codice civile introdotta con la Legge n. 220/2012 (ove espressamente si contempla l'intervento di sostituzione degli ascensori).
In considerazione dell'identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente, “deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada”.
Difatti, pure questi condomini fruiscono di essi, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio.
Ne consegue un obbligo che grava anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne.
E’ così che la Cassazione, con sentenza n. 22157 de 12 settembre 2018, ha giudicato corretta una decisione di appello con cui era stato escluso che la proprietaria di un negozio al piano terra di un immobile in condominio potesse dirsi esonerata dalla spesa che le era stata intimata in sede monitoria ai fini della sostituzione dell’impianto dell’ascensore comune.
Nella specie, nel regolamento del condominio non esisteva alcuna esplicita disciplina convenzionale che differenziasse gli obblighi dei condomini in ordine alla concorrenza agli oneri di manutenzione e sostituzione degli ascensori.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".