Tutte le novità fiscali 2013 in una circolare delle Entrate

Pubblicato il 04 maggio 2013 L'agenzia delle Entrate ha pubblicato una maxi circolare – n. 12 del 3 maggio 2013 - per chiarire gli aspetti fiscali innovati dalla legge di stabilità 2013 – n. 228/2012. Vengono trattati temi come Irpef, reddito d'impresa, tassazione delle società agricole, riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento, fatturazione Iva, Ivie e Ivafe, imposta di bollo.

Irpef - Relativamente alle detrazioni Irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono in vigore gli aumenti degli importi per i figli a carico:

da 800 a 950 euro, per ogni figlio, dai tre anni in su, anche se naturale riconosciuto, adottivo, affidato o affiliato;
da 900 a 1.220 euro, per ciascun figlio sotto i tre anni;
da 220 a 400 euro, la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap.

Ai soli fini della determinazione di Irpef ed Ires, e per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, è in vigore la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. L'aliquota è stabilita al 15 per cento, tranne che per i redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali l’aliquota è del 5 per cento. Poiché è operante anche la rivalutazione ex articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la circolare n. 12/E chiarisce che la determinazione dei redditi dominicale e agrario, per il periodo 2013-2015, va eseguita effettuando in sequenza le due rivalutazioni: prima quella prevista dalla legge n. 662/1996 e poi, sull’importo risultante, quella della legge di stabilità 2013.

Reddito d'impresa – Riduzione dal 27,5 al 20 per cento della percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La riduzione tocca anche le deduzioni relative ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale. Si ricorda che in questo caso la deducibilità parziale riguarda un solo veicolo; diversamente, per attività di società semplici ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, il beneficio è concesso per un veicolo di ogni socio o associato.

La circolare n. 12/E fa presente che non è più consentito alle società agricole (di persone, Srl e cooperative) optare per la tassazione dei redditi su base catastale; inoltre, gli imprenditori agricoli e le società da essi costituite non possono più optare per il regime forfetario del 25%, finora previsto se l’attività svolta e la commercializzazione aveva come oggetto i prodotti agricoli ceduti dai soci. Le due opzioni non sono più esercitabili a partire dal 2013. Le Entrate, però, spiegano che le opzioni già esercitate perdono efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Iva – Il documento di prassi agenziale riepiloga tutti i cambiamenti avvenuti, per mano della legge di stabilità 2013, in materia di Iva. In particolare si menziona la modifica relativa alla determinazione del volume d’affari, la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, comporta che le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, pur rientrando tra le operazioni fuori campo Iva, devono essere considerate rilevanti ai fini della determinazione del volume d’affari.

Coop sociali - Per effetto delle modifiche avvenute per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, il quadro dell'applicazione Iva è il seguente:
 
– regime di esenzione dall’imposta, se le prestazioni sono rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;
- aliquota del 10 per cento, se le prestazioni sono rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
– aliquota del 21 per cento, se le prestazioni sono rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni.

Le modifiche si applicano alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013; quindi, in presenza di un efficace contratto stipulato precedentemente, è ancora in vigore l’aliquota del 4 per cento.
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