di Giustizia europea, nella sentenza in merito alla causa C-300/06, ha stabilito che la differenza nella retribuzione delle ore straordinarie pagate a chi lavora part-time, rispetto ai lavoratori full-time, può costituire discriminazione sessuale nel caso danneggi una percentuale notevolmente più alta di donne e non sia obiettivamente giustificata. L’insegnante a tempo parziale signora Voss si era vista retribuire le ore straordinarie nella misura del 50% in meno rispetto alle ore di straordinario dei colleghi in full-time e si era vista respingere la richiesta di equiparazione. Nella questione europea ha ravvisato la disparità di trattamento tra le ore di lavoro straordinarie degli insegnanti coinvolti ed ha concluso che se la disparità è verso un numero molto più elevato di donne che di uomini sussiste la violazione sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile.
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