In tema di tutela possessoria, nel caso la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera che è in proprietà di più persone, il comproprietario non autore dello spoglio è comunque litisconsorte necessario, in quanto destinatario del provvedimento ripristinatorio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 22694 depositata il 6 novembre 2015, dichiarando ammissibile l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., proposta da alcuni comproprietari, avverso la pronuncia resa inter alios di demolizione di una pensilina edificata nel cortile in comproprietà di tutte le parti, deducendo di non essere stati citati nel relativo giudizio (sebbene litisconsorti necessari) e chiedendone dunque la declaratoria di nullità.
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