Agevolato il requisito contributivo minimo per il diritto a un anno intero di anzianità utile per la pensione dei lavoratori dello spettacolo. Infatti, esso scende da 120 a 90 giorni dei quali almeno 60 devono riferirsi ad attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo (i restanti 30 giorni di contributi possono essere di qualsiasi altra natura e tipo).
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 163 del 29 ottobre 2021, precisando che la novità si applica alle pensioni con decorrenza dal 1° agosto 2021.
Le novità in tema di contribuzione per i lavoratori dello spettacolo sono state introdotte dal “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), che integrano il D.Lgs. n. 182/1997, ossia la disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ex Enpals, confluito all'INPS.
In particolare, il Decreto Sostegni-bis:
Entrambe le novità si applicano, come accennato, dal 1° luglio 2021.
A chi sono rivolte le novità? Ebbene, un primo intervento riguarda la riduzione del requisito dell'annualità di contribuzione, a favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A, ossia: attori, conduttori, cantanti, ecc.
Dunque, a decorrere dal 1° luglio 2021, per avere il riconoscimento di un anno di contributi utili ai fini pensionistici sono richiesti 90 contributi giornalieri e non più 120, con riferimento alle prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021.
La seconda importante novità concerne i requisiti per la pensione. Dopo le modifiche del Decreto Sostegni-bis, è stabilito che il requisito di tipo contributivo “deve riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”.
La novità si applica a tutte le pensioni con decorrenza dal 1° agosto 2021:
Ricapitolando, quindi, l'anzianità contributiva necessaria per maturare un'annualità di contributi utile per conseguire il diritto alle prestazioni, s'intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (cioè 60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura, sia autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.
La restante contribuzione potrà riferirsi anche a contributi figurativi, volontari, d'ufficio o riscatto non correlati a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fpls o a contribuzione di altre gestioni previdenziali dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) nel fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM).
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