Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate per mafia

Pubblicato il 22 giugno 2018

Nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 72 del 18 maggio 2018, relativo alla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate per mafia.

La norma prevede un sostegno al reddito in costanza di lavoro – per gli anni 2018, 2019 e 2020 - qualora non sia possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate per mafia, sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di  prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Il suddetto trattamento non può essere richiesto per lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato  di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, c.p., o per reati ad essi connessi, per il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda nonché per i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione dello stesso.

Il D.Lgs. n.142/2018 prevede, inoltre, un sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro – per gli anni 2018, 2019 e 2020 - per quei lavoratori il cui rapporto è risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i quali non hanno i requisiti per accedere alla NASpI, pari ad un’indennità mensile pari alle metà dell’importo massimo mensile della NASpI per la durata di quattro mesi.

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