L’INPS, con il messaggio 9 novembre 2020, n. 4157, comunica le novità introdotte dall’art. 26, comma 1-bis, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, aventi oggetto la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. In particolare, il predetto comma 1-bis ha sostituito il comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con gli attuali commi 2 e 2-bis.
Nello specifico, il nuovo comma 2 ha disposto che, fino al 15 ottobre 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) o in presenza di condizioni di rischio, sono tutelati nei periodi di assenza dal lavoro nell’arco temporale tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020. In particolare, il legislatore ha eliminato tra i requisiti previsti per l’individuazione dei cd. Lavoratori “fragili” il riferimento all'art. 3, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia riportante il periodo di prognosi, l’indicazione della condizione di fragilità e gli estremi della documentazione riferita al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Inoltre, ai sensi del sopracitato comma, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori cd. “fragili” svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità “smart-working”, anche “attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
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