Turismo (Federturismo)

Pubblicato il 16 febbraio 2007

Il 21 dicembre 2006 le parti firmatarie dei Ccnl per i dipendenti cui si applicano i Ccnl Aica e Federturismo rappresentate da: Aica; Federturismo e Filcams-Cgil; Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil si sono incontrate per procedere alla riscrittura degli accordi in materia di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa, definendo i testi definitivi da introdurre nella stesura dei Ccnl.

Lo scopo dell’incontro è di rimuovere tutti gli ostacoli che attualmente impediscono di dare piena attuazione a quanto previsto dagli accordi collettivi in materia di «Previdenza Complementare» ed «Assistenza Sanitaria Integrativa» ed al fine di fornire ai lavoratori ed alle imprese associate che applicano i contratti richiamati, chiari riferimenti normativi utili a dare piena applicazione agli istituti contrattuali sopra richiamati.

In merito all’assistenza sanitaria integrativa le parti hanno provveduto alla costituzione del Fondo denominato Fontur per i dipendenti della aziende facenti parte dell’Associazione Italiana Catene Alberghiere (Aica) e per i dipendenti dell’industria turistica Federturismo. Di tale fondo è stato definito lo statuto il quale ne regolamenta il funzionamento. In particolare per quanto riguarda la disciplina dell’iscrizione e della contribuzione al fondo riportiamo alcune caratteristiche:

Soggetti da iscrivere

- Lavoratori a tempo indeterminato (obbligatoria)

- Lavoratori a tempo determinato (se superiore a 3 mesi e su richiesta del lavoratore)

Quando iscrivere

- Entro il mese successivo all’assunzione (per i nuovi assunti)

- Entro il 28 febbraio 2007 (per gli assunti prima del 15 gennaio 2007)

Quota costitutiva

All’atto di iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva non frazionabile, pari a:

- quindici euro per i lavoratori assunti a tempo pieno;

- otto euro per i lavoratori assunti a tempo parziale.

Contribuzione annulae

Per ciascun anno il contributo dovuto, comprensivo della quota di assistenza contrattuale da

versare al fondo in un’unica rata anticipata entro il 31 dicembre di ciascun anno è pari a:

- ottantaquattro euro, a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto a tempo

pieno;

- sessanta euro, a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto a tempo

parziale.

Per i rapporti di lavoro costituiti dopo il 15 gennaio, il contributo relativo alla prima annualità

è calcolato pro quota, in ratei mensili, ed è versato unitamente alla quota di iscrizione. Per i

rapporti di lavoro costituiti prima del 15 gennaio 2007, il pagamento dovrà avvenire entro il

28 febbraio caso di iscrizione tardiva effettuata dopo il 28 febbraio 2007, sono dovuti

al fondo gli interessi di mora nella misura del 5% annuo.

In merito alla previdenza complementare, le parti stipulanti, nel confermare che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, fanno riferimento al fondo denominato Marco Polo costituito dalle stesse in base al Protocollo del 20 gennaio 1997 e destinato ai lavoratori dipendenti cui si applicano i Ccnl Aica e Federturismo.

Il sistema di contribuzione previsto è il seguente:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del Tfr a carico del lavoratore; 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del Tfr a carico del datore di lavoro;

- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr, prelevato dal Tfr maturando dal momento dell’iscrizione al fondo, per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;

- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a lire

30.000 (euro 15,50), di cui lire 23.000 (euro 11,88) a carico dell’Azienda e 7.000 (euro 3,62) a carico del lavoratore;

- il 100% del Tfr maturando dal momento della adesione al fondo, per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Le parti inoltre prevedono la possibilità per il lavoratore di chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione (0,55%) fino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

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