Arrivano, con la circolare 29 agosto 2023, n. 26/E, i chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate sull’imposizione fiscale delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché sul trattamento integrativo speciale previsto per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e di straordinario effettuato nei giorni festivi.
In tema di erogazioni liberali elargite dai clienti (c.d. mance) i commi da 58 a 62, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, introducono, in luogo della tassazione ordinaria, l’applicazione – a determinate condizioni – di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%, entro il limite massimo del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
La detassazione per le prestazioni di lavoro notturno o per il lavoro straordinario festivo, effettuate tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023, ai sensi dell’art. 39-bis, del Decreto Lavoro, si sostanzia, invece, nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, recuperabile dal sostituto d’imposta tramite compensazione sul modello F24 con il codice tributo “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 58 a 62, della legge di Bilancio 2023, nelle strutture recettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso pagamenti elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato, titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, potranno essere esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF – in difformità rispetto al principio di onnicomprensività delle somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro – per essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva avente aliquota del 5% ed entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
ATTENZIONE: L’ultimo periodo dell'articolo 1 comma 58 della legge di Bilancio 2023 esclude le c.d. mance dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le mance sono, altresì, escluse dalla retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, stando alla novella introdotta dal legislatore, le somme corrisposte dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori dei comparti produttivi individuati dall’art. 5, legge n. 287/1991, potranno – nel rispetto dei seguenti requisiti – essere assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 5% in luogo di IRPEF ed addizionali regionali e comunali.
NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 5, legge n. 287/1991, rientrano tra gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande:
Quanto ai requisiti soggettivi, l’applicazione del regime sostitutivo d’imposizione fiscale trova applicazione nei confronti dei lavoratori che:
Quanto al limite reddituale si evidenzia che l’eventuale superamento della soglia di euro 50.000, previsto dal comma 62, non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata di dette somme conseguite nell’anno successivo.
ATTENZIONE: L’applicazione della tassazione sostitutiva deve considerarsi il regime “naturale” di imposizione di dette erogazioni liberali, essendo possibile l’applicazione del regime di tassazione ordinario solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore. Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle mance elargite dai clienti a mero titolo di liberalità – anche attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – è operata per il tramite del sostituto d’imposta ed entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Pertanto, al fine di determinare il limite entro cui applicare l’imposta sostitutiva in commento sarà necessario individuare nella somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, la base di calcolo cui applicare l’anzidetta percentuale del 25%.
ATTENZIONE: Il limite di applicazione del 25% rappresenta una franchigia, sicché in caso di superamento solo la parte eccedente il limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.
L’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro deve essere versata con i codici tributi specificati con la risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E. Laddove il sostituto d’imposta sia stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente dovrà applicare automaticamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, l’applicazione del regime agevolato in commento troverà applicazione previa attestazione scritta del lavoratore dell’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.
Ad ogni modo, nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente all’erogazione delle mance che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in commento potrà direttamente applicare quest’ultima, recuperando le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
È, altresì, onere del lavoratore comunicare al datore di lavoro l’importo del reddito percepito per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi al fine di poter correttamente determinare il limite annuale delle mance agevolabili.
ATTENZIONE: Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti previsti dalla norma e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente, nella dichiarazione dei redditi, le somme ricevute a titolo di mance.
Si rammenta, infine, che per il datore di lavoro:
Ai sensi dell’art. 39-bis, Decreto Lavoro, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti di strutture turistico-alberghiere un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla determinazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Tale trattamento integrativo trova applicazione per i lavoratori dipendenti del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 non siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 40.000 euro.
Il trattamento integrativo deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 3, dal sostituto d’imposta previa richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La misura è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario reso nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno riferito alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023.
ATTENZIONE: Il sostituto d’imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Il trattamento integrativo speciale può essere erogato entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. L’importo erogato dovrà, ovviamente, essere indicato nella certificazione unica relativa al periodo d’imposta 2023.
Le somme a tale titolo erogate ai lavoratori dipendenti potranno essere utilizzate in compensazione dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e non saranno soggette agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
Il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E, è il “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E |
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