L’istituto del trust acquisisce, con le indicazioni della circolare n. 48 dell’agenzia delle Entrate, un’ interpretazione abbastanza chiara e coerente del regime delle imposte sui redditi. La circolare prevede un trattamento fiscale per i trust non commerciali, definiti “trasparenti”, simile a quello delle società semplici, mentre quello dei trust “opachi” simile a quello degli enti non commerciali. La circolare conferma che i redditi sottoposti a tassazione definitiva in capo al trust, esauriscono ogni ulteriore adempimento tributario, sia in caso di trust opachi, sia in caso di trust trasparenti. Nella circolare viene precisato che per luogo di istituzione del trust è da intendersi il luogo in cui il trust ha formalmente la residenza e che la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i trust istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni e che ricevono apporti immobiliari è relativa ad immobili che in prevalenza sono ubicati in Italia, rispetto a quelli apportati e ubicati all’estero.
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