Con la circolare n. 48 l’agenzia delle Entrate analizza il trattamento tributario del trust. Le Entrate specificano che l’imposta di donazione deve essere applicata anche al trust autodichiarato in cui il disponente nomina se stesso come trustee; che è necessario fare riferimento al rapporto di parentela o di affinità sussistente tra il disponente ed il beneficiario al momento della costituzione del vincolo, al fine di individuare l’aliquota applicabile. Nel trust di scopo, invece, gestito per un fine determinato, senza l’indicazione di un beneficiario finale, l’imposta dovuta sarà calcolata con l’aliquota dell’8%. L’esenzione da imposta è prevista nel caso di trust disposto a favore di discendenti del setlor avente ad oggetto aziende o rami d’azienda, quote sociali o azioni.
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