La Commissione tributaria di Milano, sezione distaccata di Brescia, nella sentenza 130/63/07, puntualizza che all’atto istitutivo del trust, all’apporto successivo di beni in trust ed alle possibili assegnazioni di somme ai beneficiari, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa corrispondente a 168 euro e non l’imposta in misura proporzionale pari al 3%. In tal modo la sentenza escluderebbe l’applicazione dell’imposta di donazione agli atti di apporto in trust ed alle assegnazioni di beni ai beneficiari se realizzate solo in casi di necessità straordinaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".