Foro riscossione per truffa online

Pubblicato il 16 novembre 2016

E’ stato accolto dalla Seconda sezione penale di Cassazione il ricorso presentato da una donna, condannata per truffa online, che lamentava la violazione delle norme sulla competenza territoriale in materia penale per avere, i giudici di merito, ritenuto competente il foro nel quale le vittime avevano effettuato il bonifico bancario e non quello dove l’imputata aveva riscosso le somme.

Luogo di consumazione individua il foro

Con la decisione in oggetto n. 48027 del 14 novembre 2016, è stato precisato che nelle ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, ove il pagamento, da parte della persona offesa, avvenga tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente dell’agente, il reato deve ritenersi consumato nel luogo ove quest’ultimo consegue l’ingiusto profitto, ed ossia dove riscuote le somme.

Non rileva, ossia, il luogo in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

E la competenza per territorio è, ai sensi dell’articolo 8 del Codice processuale penale, determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

Nel caso in cui, poi, non vi sia prova del luogo della riscossione, vengono in ausilio le regole suppletive di cui all’articolo 9 del Codice di procedura penale.

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