Tributi locali. Efficacia delle delibere e pubblicazione degli atti

Pubblicato il 25 novembre 2019

Il Mef interviene, a seguito di quanto prospettato dall’art. 15-bis, DL n. 34/2019, in relazione alla disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali in materia tributaria, riassumendo il quadro normativo.

La norma merita di essere vagliata in quanto attribuisce alla pubblicazione dei predetti atti sul sito finanze.gov.it il valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo con riferimento all’Imu, alla Tasi e all’addizionale comunale all’Irpef.

Ciò assolve - fa presente la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 - a due funzioni:

Perché le aliquote siano valide ed applicabili dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è necessario non solo che gli atti siano pubblicati sul sito internet ministeriale ma anche che gli stessi siano stati approvati entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Tributi locali. Modalità di trasmissione degli atti al Mef

Con la novella legislativa, ora si prevede che la trasmissione degli atti al Mef avvenga per la generalità di essi solamente tramite l’inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Non devono più, quindi, esser spediti in formato cartaceo o mediante PEC.

La norma stabilisce due diverse date di decorrenza dell’obbligo di utilizzare, per l’invio suddetto, esclusivamente il Portale del federalismo fiscale: l’anno di imposta 2020 per tutte le deliberazioni comunali e l’anno d’imposta 2021 per gli atti adottati dalle province e dalle città metropolitane. Quest’ultimi, pertanto, per l’anno 2020, dovranno continuare ad inviare le deliberazioni alle consuete caselle di PEC delle finanze.

Tributi locali. Termini di trasmissione e pubblicazione degli atti

Il Mef riepiloga i termini stabiliti dalla legge entro cui devono essere trasmessi e pubblicati gli atti relativi ai singoli tributi perché abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Per Imu, Tasi, Tari, Icp, Cimp, Tosap e Iscop, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mentre la pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'Irpef, la pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce. Si noti come la norma non indica un termine entro cui il comune deve trasmettere la delibera affinché possa essere pubblicata entro il 20 dicembre: però, per consentire al Mef di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune inserisca i dati nel Portale con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi prima del 20 dicembre.

Per l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, la norma stabilisce che i regolamenti e le delibere tariffarie relativi a detti tributi hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione e che il Mef provvede alla pubblicazione entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento nel Portale.

Tari. Rimborso e modalità di copertura dei costi

Con altra circolare - n. 3/DF del 22 novembre 2019 – vengono forniti chiarimenti sulle somme che i comuni devono rimborsare ai contribuenti nei casi in cui era stata calcolata erroneamente la quota variabile delle pertinenze delle abitazioni in relazione alla Tari.

Infatti, è stato specificato che la quota variabile della Tari va calcolata una sola volta comprendendo nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze dell’abitazione.

Molti comuni hanno chiesto come procedere al fine di rispettare i principi relativi all’integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Nella circolare, il Mef chiarisce che:

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