Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione 2016/1208 con cui la Commissione europea, a fine 2015, aveva considerato come “aiuto di Stato”, illegittimo e incompatibile, l’intervento del FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) a favore di Banca Tercas (Cassa di risparmio della Provincia di Teramo SpA), autorizzato dalla Banca d’Italia, il 7 luglio 2014.
Nel dettaglio, è stata ritenuta erronea la considerazione operata dalla Commissione secondo cui le misure a favore di Tercas presupponevano l’uso di risorse statali ed erano, pertanto, imputabili allo Stato italiano.
E’ quanto si apprende dal testo della sentenza dei giudici europei di primo grado del 19 marzo 2019, pronunciata relativamente alla causa T-98/16.
Secondo il Tribunale, in particolare, la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato, nella decisione impugnata, che le risorse in argomento fossero controllate dalle autorità pubbliche italiane e che esse fossero di conseguenza a disposizione di queste ultime.
In primo luogo, i giudici europei hanno ricordato come la nozione di “aiuto concesso da uno Stato”, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, richieda due condizioni distinte e cumulative: deve, ossia, trattarsi di un intervento imputabile allo Stato che sia stato concesso mediante risorse statali.
Orbene, in una situazione, come quella di specie, in cui l’intervento in favore di Tercas era stato concesso dal FITD, ovvero da un consorzio di diritto privato, la Commissione, per affermare che si trattava di un aiuto imputabile allo Stato, avrebbe dovuto disporre d’indizi sufficienti in tal senso.
Situazione non verificatasi nel caso in esame, in quanto detti indizi non erano stati ravvisati e, anzi, erano diversi gli elementi indicativi del fatto che il FITD aveva agito in modo autonomo.
Secondo il Tribunale, inoltre, la Commissione, oltre a non aver dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione, non aveva nemmeno provato che il finanziamento dell’intervento fosse stato operato mediante risorse statali.
Non era stato dimostrato, ossia, che i fondi concessi a Tercas come intervento di sostegno del FITD fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane.
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