Trattasi di elementi di retribuzione differita e si ricorda che le mensilità supplementari concorrono a formare la retribuzione utile per il calcolo del TFR.
l datori di lavoro privati devono pagare la tredicesima prima delle festività natalizie.
Quindi non esiste una data per l’accredito della tredicesima mensilità ed in linea di massima la stessa viene erogata a titolo di gratifica natalizia ed è quindi una somma che dovrebbe entrare nella disponibilità del lavoratore - quest’anno - entro il giorno del 25 dicembre 2020 (la legge ed i vari contratti collettivi di categoria non prevedono generalmente una data precisa in cui deve essere pagata la tredicesima mensilità).
Come regola generale la maturazione della tredicesima avviene per i mesi di servizio prestati: in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno o di assenze che non maturano la tredicesima mensilità, la quota della mensilità spettante è proporzionata al servizio prestato e, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo se è almeno pari a 15 giorni.
La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo della retribuzione annua corrisposta al lavoratore ma per effettuare il calcolo è necessario avere a disposizione gli elementi aventi natura retributiva ed i caratteri dell’obbligatorietà, della continuità e della determinatezza.
A titolo esemplificativo rientrano nel computo della tredicesima mensilità:
Non rientrano, invece, nel computo:
N.B. La formula per il calcolo della tredicesima mensilità è la seguente: Retribuzione lorda mensile x numero di mesi lavorati / 12
A tale importo, però, vanno sottratte le ritenute fiscali e previdenziali ed è per questo motivo che normalmente la tredicesima mensilità è sempre di importo inferiore rispetto allo stipendio mensile anche per i lavoratori che hanno lavorato per tutti e dodici i mesi dell’anno. |
Nel calcolo della tredicesima si deve tenere conto anche di periodi di assenze per:
Al contrario, non si calcola la tredicesima mensilità in relazione a:
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