Datori di lavoro e professionisti sono chiamati ad elaborare e corrispondere, prima delle festività natalizie, la tredicesima mensilità.
La tredicesima mensilità. è una mensilità aggiuntiva, rientra tra le voci retributive c.d. differite e matura in ratei mensili nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno.
A differenza delle altre mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, la tredicesima mensilità trova la propria origine nell’accordo collettivo nazionale dell’industria del 5 agosto 1937 ed è stata resa applicabile erga omnes con il D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070.
L’importo spettante deve essere parametrato all’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo di riferimento ed alle eventuali prestazioni lavorative rese a tempo parziale.
Per l’anno 2023, sulla tredicesima mensilità, sarà operativo l’esonero contributivo sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti ai fini IVS nella misura già prevista dalla legge di Bilancio 2022 (prorogata nel 2023) e non nella maggior misura innalzata ai sensi del Decreto Lavoro.
In caso di erogazione in ratei mensili, sul rateo di dicembre è necessario conguagliare gli importi.
Come si calcola tredicesima mensilità? Cosa prevedono i CCNL? Quali sono le particolarità da considerare per l'anno 2023?
Tutte le risposte nell'approfondimento che segue
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