Il primo atto della riforma fiscale lascia immutate le condizioni per la corresponsione del trattamento integrativo dedicato ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Sebbene le modifiche contenute al comma 2, art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, innalzino le detrazioni minime previste dall’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, a 1.995 euro, l’impatto sul trattamento integrativo è stato mitigato dal successivo comma 3, a mente del quale non dovrà tenersi conto dell’anzidetta maggiore detrazione ai fini del raggiungimento della soglia “minima” di reddito per il riconoscimento del “bonus” in argomento.
Come confermato anche dalla relazione illustrativa al decreto, tale previsione assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle medesime condizioni previste dalla disciplina vigente.
Si evidenzia infatti che, come previsto dall’art. 1, decreto legge n. 3/2020, il principale requisito per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, sicché il previsto innalzamento dell’anzidetta detrazione avrebbe comportato la perdita del beneficio per alcuni dipendenti.
Prima di procedere con l’analisi delle modifiche normative al trattamento integrativo previsto dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, si ritiene opportuno fare qualche breve cenno alle disposizioni del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, sulla riforma degli scaglioni IRPEF e sull’aumento della citata detrazione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR.
La trattazione di tali modifiche, infatti, consentono di avere una visione più organica dell’attuale sistema impositivo.
Per il solo anno 2024, l’art. 1, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ha unificato i primi due scaglioni di imposizione IRPEF prevedendo un’unica aliquota al 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
Limitatamente, dunque, al periodo d’imposta 2024, in luogo delle ordinarie aliquote previste dall’art. 11, comma 1, TUIR, si avranno i seguenti scaglioni di imposizione:
Di seguito una sintesi delle modifiche intervenute alle aliquote IRPEF nell’ultimo quadriennio:
Aliquote IRPEF |
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Reddito imponibile |
Fino al 31/12/2021 |
Dal 01/01/2022 |
Dal 01/01/2024 |
Fino a 15.000 euro |
23% |
23% |
23% |
Da 15.001 a 28.000 euro |
27% |
25% |
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Da 28.001 a 50.000 euro |
38% |
35% |
35% |
Da 50.001 a 55.000 euro |
43% |
43% |
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Da 55.001 a 75.000 euro |
41% |
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Oltre 75.000 euro |
43% |
Il comma 2, art. 1, del citato decreto legislativo – sempre limitatamente all’anno 2024, rivede le c.d. detrazioni da lavoro dipendente modificando, come di seguito, quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR (+75 euro al minimo di 1.880 euro):
Detrazioni da lavoro dipendente (Altre detrazioni art. 13 TUIR) |
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Redditi |
2021 |
2022-2023 |
2024 |
Reddito complessivo fino a 8.000 euro |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1880 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
1955 euro. La detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. |
Reddito complessivo tra 8.001 e 15.000 euro |
978 + 902 x ((28.000 – reddito) / 20.000) |
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Reddito complessivo tra 15.001 e 28.000 euro |
1.910 + 1.190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
1.910 + 1.190 x ((28.000 – reddito) / 13.000) |
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Reddito complessivo tra 28.001 e 50.000 euro |
978 x ((55.000 – reddito) / 27.000) |
1.910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
1.910 x ((50.000 – reddito) / 22.000 |
Reddito complessivo tra 50.001 e 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
Nessuna detrazione |
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Reddito complessivo superiore a 55.000 euro |
Nessuna detrazione |
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La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro (comma 1.1, art. 13, TUIR). |
Alla luce delle superiori considerazioni è possibile affermare che la nuova “no tax area” transita da 8.174 euro a 8.500 euro (1880 / 0,23 a fronte di 1.955 / 0,23).
Come anticipato in premessa, al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dall’aumento delle detrazioni soprarichiamate sul trattamento integrativo, il comma 3, art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevede che quest’ultimo verrà erogato – sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024 – laddove l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione dei redditi di pensione, e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l), del TUIR, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
L’assunto è stato condiviso dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024.
NOTA BENE: Rimane fermo che il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto anche ai percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilati superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di seguito elencate, sia di ammontare superiore all’imposta lorda:
In tal senso, laddove la somma delle detrazioni spettanti sopra elencate sia di importo superiore all’Irpef lorda calcolata sul reddito complessivo sarà riconosciuto al contribuente il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma lorda delle suddette detrazioni e l’imposta lorda.
Atteso che nulla è variato rispetto alle precedenti disposizioni, si rammentano le seguenti prassi, rese note dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, da tener a mente per la corretta verifica di spettanza del trattamento integrativo.
Il primo passaggio da effettuare è certamente la verifica di capienza dell’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR.
ATTENZIONE: Il primo passaggio di verifica tiene, dunque, conto esclusivamente dell’eventuale imposta IRPEF netta derivante dai soli redditi di lavoro dipendente ed assimilati come previsto dall’art. 49, con esclusione dei redditi di pensione e non già sul reddito complessivo. Si rammenta, altresì, che le detrazioni da lavoro dipendente sono rapportate al numero di giorni complessivi di durata del rapporto di lavoro, fermo restando la durata massima di 365 giorni.
Verifica 1) – Capienza dell’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e detrazioni ex art. 13 |
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Esempio 1) |
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Dati |
Operazione |
Esito |
Reddito 2024: € 13.600 (365gg) |
13.600 x 23% |
Irpef lorda = 3.128 (a) |
Detrazioni 2024: € 1.955 |
Detrazione minima |
Detraz. art. 13 = 1.955 (b) |
Irpef netta |
(a) – (b) = (c) |
Irpef netta = € 1.173 |
Essendo l’imposta lorda superiore alle detrazioni ex art. 13, TUIR, è soddisfatta la condizione di capienza dell’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente. |
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Esempio 2) |
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Dati |
Operazione |
Esito |
Reddito 2024: € 19.600 (365gg) |
19.600 x 23% |
Irpef lorda = 4.508 (a) |
Detrazioni 2024 |
1.910 + 1.190 x ((28.000 – 19.600) / 13.000) |
Detraz. art. 13 = 2.679 (b) |
Irpef netta |
(a) – (b) = (c) |
Irpef netta = € 1.829 |
Anche in questa seconda ipotesi la condizione di “capienza” può intendersi soddisfatta. |
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Esempio 3) |
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Dati |
Operazione |
Esito |
Reddito 2024: € 8.400 (365gg) |
8.400 x 23% |
Irpef lorda = 1.932 (a) |
Detrazioni 2024: € 1.955 |
Detrazione minima |
Detraz. art. 13 = 1.955 (b) |
Irpef netta |
(a) – (b) = (c) |
Irpef netta = € 0,00 |
Sebbene in questa ipotesi non vi sia “capienza” dell’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente ed assimilato rispetto alle detrazioni ex art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR, in ragione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, d. lgs. n. 216/2023, è possibile considerare il precedente campo (b) – esclusivamente ai fini della verifica di spettanza del trattamento integrativo – con l’importo di 1880,00 ovverosia 1.955 detratto dei 75 euro di aumento. In tal senso l’Irpef lorda, così considerata, troverebbe capienza (1932 – “1880”). |
Il secondo passaggio da effettuare per la verifica di spettanza del trattamento integrativo, riguarda, invece, il reddito complessivo del lavoratore.
In particolare:
Quest’ultimo passaggio, allora, intende far procedere il contribuente in senso diametralmente opposto rispetto alla Verifica 1), nel senso che le detrazioni spettanti – “totali” e non solo derivanti ai sensi dell’art. 13, TUIR, dovranno essere superiori all’imposta lorda dovuta sul reddito complessivo.
In questo caso, come si propone di seguito, il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto nella misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni d’imposta e l’imposta lorda, ferma restando la misura massima di 1.200 euro.
Verifica 2) – “Incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni |
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Esempio 1) |
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Descrizione |
Importo |
Reddito di lavoro dipendente (365 giorni) |
€ 19.600 |
Altri redditi soggetti a IRPEF |
€ 3.000 |
Reddito complessivo |
€ 22.600 |
Irpef lorda |
+ € 5.198 |
Detrazioni ex art. 13, TUIR |
- € 2.679 |
Ulteriori detrazioni |
- € 2.492 |
Irpef netta |
+ € 27,00 |
La verifica di “incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni non può assumersi soddisfatta, sicché al contribuente non spetterà il trattamento integrativo. |
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Esempio 2) |
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Descrizione |
Importo |
Reddito di lavoro dipendente (365 giorni) |
€ 19.600 |
Altri redditi soggetti a IRPEF |
€ 3.000 |
Reddito complessivo |
€ 22.600 |
Irpef lorda |
+ € 5.198 |
Detrazioni ex art. 13, TUIR |
- € 2.679 |
Detrazione per coniuge a carico |
- € 690 |
Ulteriori detrazioni |
- € 2.492 |
Irpef netta |
Zero |
Differenza tra Irpef lorda complessiva ed il totale delle detrazioni |
- € 663 |
La verifica di incapienza dell’Irpef lorda rispetto al totale delle detrazioni spettanti deve intendersi soddisfatta. Il contribuente potrà, dunque, avere accesso ad un trattamento integrativo pari ad euro 663,00 nel periodo d’imposta. |
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Esempio 3) |
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Descrizione |
Importo |
Reddito di lavoro dipendente (365 giorni) |
€ 19.600 |
Altri redditi soggetti a IRPEF |
€ 3.000 |
Reddito complessivo |
€ 22.600 |
Irpef lorda |
+ € 5.198 |
Detrazioni ex art. 13, TUIR |
- € 2.679 |
Detrazione per coniuge a carico |
- € 690 |
Ulteriori detrazioni |
- € 3.492 |
Irpef netta |
Zero |
Differenza tra Irpef lorda complessiva ed il totale delle detrazioni |
- € 1.663 |
La verifica di incapienza dell’Irpef lorda rispetto al totale delle detrazioni spettanti deve intendersi soddisfatta. Il contribuente potrà, dunque, avere accesso al trattamento integrativo massimo pari ad euro 1.200,00 nel periodo d’imposta. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 |
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