Pubblicata la risoluzione n. 33/E del 2 luglio 2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad una istanza di consulenza giuridica, avente ad oggetto il corretto trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi del Codice di giustizia contabile a tutela delle ragioni erariali.
Nello specifico, il quesito riguardava il trattamento fiscale ai fini dell’imposta ipotecaria, come previsto dagli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (DLgs. 174/2016).
In sintesi, la risposta resa dall’Agenzia delle Entrate è che le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, tranne quelle nell'interesse dello Stato-persona, possono essere eseguite senza previo pagamento dell'imposta, con recupero dei tributi dai soggetti obbligati.
Vediamo qual è stato l’oggetto del quesito e come si è giunti alla conclusione dell’Amministrazione finanziaria.
La Direzione istante ha presentato una richiesta all'Agenzia delle Entrate riguardante le modalità di trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuati ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile. In particolare, si evidenzia che la Procura Generale della Corte dei conti ha avviato un dialogo con l'Agenzia per semplificare e snellire le procedure di richiesta delle formalità ipotecarie, inclusa la possibilità di estendere la trasmissione telematica di tali richieste.
La Direzione segnala che esiste una problematica relativa alle spese sostenute dalle procure erariali per la trascrizione dei sequestri, attualmente liquidate dalle Conservatorie tramite un modello inviato alla Procura richiedente. Inoltre, viene messa in luce la mancanza di uniformità nelle prassi operative degli Uffici di pubblicità immobiliare riguardo all'applicazione dell'imposta ipotecaria per le suddette trascrizioni dei sequestri conservativi.
Nello specifico, vengono descritti tre diversi comportamenti:
In considerazione di queste discrepanze, la Direzione chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile. In particolare, la Direzione domanda se l'articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIC, che prevede la riscossione del tributo a carico dell'ente beneficiario della formalità, sia applicabile quando la parte danneggiata non è lo Stato-persona.
L'Agenzia delle Entrate, prima di fornire la sua risposta, ha riassunto il quadro normativo relativo al trattamento fiscale delle trascrizioni dei sequestri conservativi.
Riepilogando i principi generali ha specificato che:
Inoltre, il Codice di Giustizia Contabile prevede che:
Riguardo al trattamento fiscale specifico, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 33/2024, ha poi osservato la necessità di effettuare una distinzione tra il sequestro conservativo richiesto nell’interesse dello Stato dal caso in cui lo stesso sia richiesto nell’interesse di altre pubbliche amministrazioni.
A tal fine, è necessario distinguere il caso della prenotazione a debito da quello dell’esecuzione di formalità senza pagamento previo.
Nel primo caso, il metodo di riscossione differita non contempla il sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità contabile (DLgs. 347/90, art. 16). Nel secondo caso, invece, le formalità possono essere eseguite senza pagamento dell’imposta se richieste dalle amministrazioni dello Stato e se le spese devono essere sostenute da altri (DLgs. 347/90, art. 15).
Alla luce di quanto esposto, l’Agenzia delle Entrate ritiene condivisibile il fatto che l'esenzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del TUIC per il sequestro conservativo si applichi quando l'azione è diretta a sanzionare e riparare un danno subito dalle "entità territoriali centrali e nazionali". Tuttavia, non si estende ad altri soggetti che potrebbero beneficiare del procedimento cautelare avviato dalla Procura contabile.
Da qui la conclusione della risoluzione n. 33/E/2024 secondo cui: alla trascrizione nei registri immobiliari del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero della Corte dei conti nell’ambito di un giudizio di responsabilità contabile a tutela del credito erariale si applica l’esenzione dall’imposta ipotecaria, se la formalità è richiesta nell’interesse dello Stato.
Tuttavia, nel caso in cui il sequestro conservativo sia richiesto nell’interesse di altre pubbliche amministrazioni, l’imposta ipotecaria di 200 euro è dovuta, ma deve essere "prenotata a debito" e sarà responsabile il debitore del credito erariale, o l’amministrazione richiedente se l’esito del giudizio erariale è favorevole al soggetto che aveva subito il sequestro.
Di conseguenza, le formalità richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell’interesse dello “Stato-persona” (che vanno esenti a norma dell'art. 1 comma 2 del DLgs. 347/90), possono essere eseguite a norma dell’articolo 15 dello stesso decreto, senza previo pagamento dell’imposta. Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.
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