Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 11273 del 28.12.2017, ha fornito indicazioni inerenti le modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio economico del “ReI”.
Stante ciò, l’INPS, con messaggio n. 350 del 24 gennaio 2018, ha rammentato che il D.Lgs. n. 147/2017, attuativo del Reddito di Inclusione, ha previsto che il valore del beneficio economico del ReI debba essere ridotto, tra l'altro, del valore dei trattamenti assistenziali eventualmente percepiti da parte di componenti il nucleo familiare, ad esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
Detti trattamenti sono soggetti all’obbligo di trasmissione, ai sensi del Regolamento del Casellario dell'Assistenza (DM n. 206/2014) da parte dei singoli enti erogatori, nelle more dell'adozione della disciplina attuativa del Sistema informativo unitario dei servizi.
Tuttavia, non tutte le prestazioni sociali agevolate, per le quali permane un obbligo di comunicazione al SIUSS nelle modalità previste per il Casellario dell'Assistenza, rilevano ai fini del calcolo del beneficio economico del ReI, ma vanno escluse le prestazioni che non costituiscono “trattamenti assistenziali”.
L’Istituto ricorda, quindi, che le tipologie di trattamenti che non rilevano ai fini del ReI sono le seguenti:
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