Con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2024, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito al Fondo Bilaterale di Solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico in seguito all’adeguamento alle disposizioni previste all’articolo 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Il Fondo si impegna a garantire le tutele ai dipendenti delle aziende del settore del trasporto in costanza di rapporto di lavoro.
L’obiettivo del Fondo è:
Il Fondo è destinato ai lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
Dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 agosto 2023 anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dal campo di applicazione del Fondo, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo medesimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) né al relativo obbligo contributivo.
Le aziende del trasporto pubblico, a prescindere dal numero dei dipendenti, devono versare mensilmente un contributo ordinario pari al 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con l’esclusione dei dirigenti.
Le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Pertanto, per le prestazioni integrative della NASpI l'importo massimo erogabile dal Fondo non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate ”allo stesso titolo“ nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.
L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
L'importo massimo mensile individuato per l'anno 2024 è pari a 1.392,89 euro.
Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per il trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Di seguito si indicano i limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale:
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione nella misura fissa pari al:
L'integrazione dell’indennità NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali o per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
NOTA BENE: Si specifica che in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “ragioni aziendali” laddove venga riconosciuto il diritto alla NASpi verrà sempre riconosciuto il diritto all’integrazione della stessa.
L'integrazione dell'indennità NASpI è pari al massimale NASpI maggiorato di 250 euro mensili per tutto il periodo di fruizione della stessa. Per l’anno 2024 il massimale è di 1.550,42 euro.
Il datore di lavoro dovrà versare un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI medesima per l’intera durata di fruizione.
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