Se la società che effettua la cessione di energia e di gas ai rivenditori si occupa anche del trasporto di tali beni, il reverse charge è allargato ad entrambi i servizi.
È quanto chiarito, nella risposta n. 59 del 2018, dall’Agenzia delle Entrate.
In presenza di un evidente nesso di dipendenza funzionale fra la fornitura di energia elettrica e/o di gas e il servizio di trasporto, quest'ultimo ha la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale di fornitura.
Conseguentemente, tali servizi di trasporto resi dalla società istante ai soggetti passivi-rivenditori costituiscono prestazioni accessorie alla fornitura di gas e/o energia elettrica effettuata dalla stessa società e devono essere assoggettati ad Iva mediante il meccanismo del reverse charge previsto per l’operazione principale (nel caso in esame l'articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del Dpr n. 633 del 1972).
Non rileva la circostanza che, solitamente, il solo trasporto venga eseguito da altri soggetti terzi con imposta sul valore aggiunto.
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