Con il messaggio 21 febbraio 2023, n. 757, l’Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni in merito alla trasmissione delle domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aereoportuale, presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.
Le predette domande si considerano validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, pari a 60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le aziende possono anticipare le prestazioni integrative direttamente ai lavoratori e successivamente recuperarle tramite il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Entro sette giorni dalla richiesta, le aziende dovranno comunicare all’Istituto le modalità di pagamento delle domande rimesse in termini specificando se anticipare il pagamento o richiedere l’erogazione diretta ovvero, in alternativa, ricorrere ad entrambe le modalità di pagamento.
Nell’ipotesi di pagamento diretto, l’Inps verserà mensilmente la prestazione per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tal caso le aziende sono obbligate all’invio dei file mensili di pagamento.
L’Inps fornisce le istruzioni in merito al conguaglio della prestazione integrativa, in favore delle aziende che hanno anticipato il pagamento ai lavoratori.
La Filiale metropolitana di Roma Eur provvede a notificare, a mezzo PEC, la delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.
L’azienda dovrà trasmettere i file mensili ove si indicano le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.
Al termine delle operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale comunicherà, per ogni autorizzazione CIGS, l’importo da conguagliare relativamente al periodo autorizzato.
Nella denuncia contributiva, il datore di lavoro dovrà esporre:
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