E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 247 del 21 ottobre 2016 - il Provvedimento della Banca d’Italia del 30 settembre 2016, recante Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, che apporta modifiche ed integrazioni al precedente provvedimento del 29 luglio 2009, di attuazione del nuovo capo I – bis D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) e del Decreto d’urgenza del Mef - Presidente Cicr n. 380 del 29 settembre 2016, con cui è stata recepita la Direttiva europea in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Tra le più rilevanti novità, è prevista una maggiore collaborazione con il consumatore in crisi, onde individuare i motivi delle difficoltà e le più adeguate misure da adottare, senza ricorrere immediatamente in giudizio. La Banca deve altresì fornire le necessarie informazioni circa le conseguenze in caso di mancato pagamento ed avvalersi di personale appositamente specializzato per la gestione dei debitori in crisi.
La Banca è tenuta a valutare attentamente il merito creditizio prima di effettuare un prestito, senza sottovalutare detto passaggio; di tal che se sbaglia la sua valutazione, non può richiedere poi di sciogliersi dal contratto né applicare tassi di interessi più alti.
Ciò a meno che il consumare non abbia fornito informazioni false. Ed in tal caso l’Istituto bancario ben può ricorrere al consulto di banche dati o rivolgersi a società di informazioni, pur contemperando con i diritti di privacy del correntista.
In caso di patto marciano – ovvero, se il contratto autorizza la banca alla vendita della casa in caso di inadempimento di 18 rate – il Provvedimento prevede che al consumatore siano date adeguate informazioni, chiare e comprensibili, sul contenuto di detta clausola e sulle caratteristiche e sugli effetti dell’inadempimento a tal fine richiesto.
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