Con il provvedimento direttoriale 182070 del 28 ottobre 2016, in attuazione dell'articolo 1 comma 3 del Dlgs 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità e i termini di invio dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazione effettuate dal 1° gennaio 2017. Analogamente la disposizione stabilisce che gli stessi dati possono essere acquisti dall'Agenzia anche nel caso in cui il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio.
Con il provvedimento in oggetto, dunque, l'Agenzia definisce le informazioni da trasmettere, il loro formato, le regole e le modalità tecniche e i termini di trasmissione.
Si ricorda che l'opzione di trasmettere telematicamente i dati delle fatture alle Entrate, avendo perfetta coincidenza sotto il profilo della tempistica, delle informazioni, nonché dei formati, sostituisce totalmente l'obbligo della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture introdotto dal Dl 193/2016.
Con il provvedimento n. prot. 182070/2016, l'Agenzia sancisce che l'opzione per la trasmissione telematica dei dati può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sito web dell'Agenzia. L'opzione è esercitata previa autenticazione (tramite le credenziali dei servizi telematici) del soggetto passivo Iva oppure di un suo delegato e deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati; inoltre essa ha durata a partire dall’anno solare di inizio e per i successivi quattro anni. Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
Considerando il fatto che la prima scadenza di invio è fissata al 31 maggio 2017, il contribuente deve esercitare l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, emesse e ricevute, entro il 31 dicembre 2016.
Esercitando l'opzione entro fine anno, il contribuente si impegna alla trasmissione, ma ha ancora cinque mesi per adeguare i propri sistemi.
Non esercitare per tempo l'opzione comporta, invece, per i contribuenti la perdita dei benefici della riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento, l’impossibilità di ricevere in modo prioritario i rimborsi Iva, mentre gli stessi restano obbligati comunque all'invio trimestrale secondo quanto imposto dal Dl 193/2016.
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