Precisazioni dalle Entrate su memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d'affari oltre i 400mila euro.
Con due risposte - nn. 419 e 420 del 23 ottobre 2019 – si forniscono chiarimenti per i pagamenti effettuati con buoni pasto e per l’uso del metodo della ventilazione per la liquidazione dell'imposta.
Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi ricadono – fa presente l’agenzia delle Entrate - nell’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico alla stessa. L’adempimento è entrato in vigore lo scorso 1° luglio per gli esercenti che, nel 2018, hanno dichiarato un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui, mentre sarà obbligatorio per la generalità dei contribuenti dal 1° gennaio 2020.
I buoni pasto – documenti che permettono di ottenere il servizio sostitutivo di mensa in base al valore facciale impresso sullo stesso – sono assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.
L’istante – che nell’attività di ristorazione svolta riceve come pagamenti anche buoni pasto - precisa di effettuare l’emissione di due distinti documenti fiscali, lo scontrino fiscale rilasciato a ciascun cliente e la fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell'emettitore di buoni pasto, entrambi con Iva a debito. Tali documenti vengono trasmessi ed elaborati dall'agenzia delle Entrate, mentre al momento della redazione della liquidazione periodica Iva e con riferimento ai pagamenti ricevuti tramite ticket l'istante liquida l'Iva a debito una sola volta, al fine di evitare duplicazioni.
Sulla materia, l’Agenzia sottolinea che il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal successivo prot. n. 99297 del 18 aprile 2019, ha definito il "Layout del documento commerciale", il quale prevede, tra l’altro, anche il "non riscosso", ossia l'indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato (tramite contanti o strumenti elettronici).
Le specifiche tecniche stabiliscono che, nel caso di corrispettivi non riscossi in quanto il cliente ha pagato con buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo figurativo, l'aliquota Iva propria di ciascun prodotto, sebbene tale Iva non rappresenti l'imposta effettiva sulla singola transazione.
La produzione della successiva fattura, che documenta verso la società di emissione dei buoni pasto l'avvenuta prestazione e l'incasso dei corrispettivi inizialmente non riscossi, potrebbe far pensare ad una duplicazione del debito IVA.
Orbene, la risposta n. 419 del 23 ottobre 2019 afferma che tale ipotesi non sussiste poiché la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura.
Nella risposta n. 420 del 23 ottobre 2019 si chiarisce che il commerciante al minuto che utilizza il metodo della ventilazione per la liquidazione dell'imposta, può rilasciare il documento commerciale senza indicazione dell'aliquota Iva applicata, limitandosi ad inserire nello stesso la dicitura "AL - Altro non IVA".
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