Obbligo per le cessioni tramite distributori automatici
Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le regole sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il Dlgs n. 127 del 5 agosto 2015, attuativo della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), ha disposto una serie di misure volte a disciplinare la trasmissione telematica delle operazioni Iva ed il controllo delle cessioni di beni effettuate dai distributori automatici.
Il criterio della legge delega nel caso specifico è stato quello di favorire l’utilizzo della fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati affiancandolo all’obbligo già previsto per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, e completando la disciplina con la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si vogliono incentivare (oltre a l'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi), adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. In tal modo si potrà mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria informazioni di rilevanza fiscale efficientando i processi di analisi del rischio e di controllo.
I dati contenuti nei documenti certificativi dei corrispettivi, quali fatture, scontrini e ricevute, potranno in questo modo essere acquisiti tempestivamente ed in modalità strutturata, avvalendosi delle tecnologie informatiche.
Questa nuova fase consente all’Agenzia delle Entrate di proseguire nel percorso iniziato con il modello 730 precompilato nell’ottica di supportare anche i contribuenti che operano nell’esercizio di impresa, arte o professione in particolare nella fase pre-dichiarativa, aumentando il livello di collaborazione con l’Amministrazione e prevenendo fenomeni evasivi.
L’articolo 2 del Dlgs 127/2015 introduce al primo comma un duplice regime: il primo di tipo facoltativo previa espressa opzione del contribuente, il secondo obbligatorio in relazione alle cessioni di beni effettuate mediante distributori automatici.
Gli incentivi correlati alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, sotto forma di riduzione degli adempimenti dichiarativi, semplificazioni in tema di rimborsi Iva, e contrazione dei termini per l’accertamento, sono tuttavia riconosciuti solo nell’ipotesi di esercizio facoltativo dell’opzione.
Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano commercio al minuto o operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Osserva - La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione sul registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del DPR 633/1972.
Le informazioni da trasmettere, le specifiche tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche degli strumenti tecnologici sono state individuate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, (ancora in bozza), ma reso disponibile lo scorso 21 luglio, e pubblicato sul sito TRIS della Commissione europea nel rispetto della procedura di informazione comunitaria prevista dalla direttiva UE 2015/1535.
Entro questo mese di ottobre, decorso il periodo di tre mesi dalla notifica e a meno di eventuali proroghe a seguito di indicazioni contrarie della Commissione o di altri Stati membri, il provvedimento con le relative regole potranno essere adottate permettendo ai contribuenti interessati di adeguarsi in tempo utile per la scadenza del prossimo gennaio 2017.
La memorizzazione e la trasmissione dei dati deve avvenire con strumenti in grado di garantirne inalterabilità e sicurezza, e a tale proposito il provvedimento dell'Agenzia prevede l’utilizzo di registratori telematici idonei a registrare e memorizzare i dati fiscali, in memorie permanenti e inalterabili, elaborandoli e sigillandoli elettronicamente ai fini della loro successiva trasmissione telematica.
I registratori telematici dovranno essere omologati dall'Agenzia delle Entrate e se il contribuente non esercita l’opzione per la trasmissione, gli stessi registratori potranno essere utilizzati come registratori di cassa.
Anche gli apparecchi già esistenti potranno comunque essere resi conformi alle specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione telematica.
Con le nuove regole si avrà una “nuova fiscalizzazione” dei punti vendita caratterizzati da un processo di censimento e certificazione di misuratori fiscali, e le nuove norme incideranno in particolare sulle imprese della grande distribuzione organizzata.
Sino al 31 dicembre 2016 le suddette imprese potranno continuare a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, secondo le infrastrutture e modalità ad oggi utilizzate, per poi necessariamente scegliere per una nuova “fiscalizzazione” degli apparecchi fiscali optando per la trasmissione telematica dei dati adeguando le apparecchiature esistenti o acquistandone di nuove.
La bozza di provvedimento prevede per i soggetti con più punti cassa, la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico punto di raccolta per singolo punto vendita (e non per singolo contribuente), utilizzando a tal fine un registratore telematico collegato alle singole casse.
Osserva - L’opzione da esercitarsi in via telematica per l’invio dei dati dei corrispettivi decorre dall’inizio dell’anno solare in cui è stata esercitata e vale sino al quarto anno solare successivo e se non revocata, si intende di quinquennio in quinquennio.
Il primo termine utile per l’esercizio dell’opzione è il 31 dicembre 2016 per i contribuenti che intendano trasmettere i dati dal prossimo 1° gennaio 2017, e la revoca può essere esercitata esclusivamente in via telematica entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L’esercizio dell’opzione vincolerà il soggetto alla memorizzazione e trasmissione telematica per l’anno solare in corso al momento dell’attivazione e per i successivi quattro. L’opzione vincolerà l’intera posizione Iva anche in caso di molteplicità di punti vendita e “registratori di cassa” in dotazione.
La bozza di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede l'introduzione di appositi strumenti tecnologici per effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica che devono essere assoggettati ad un processo di omologa ed essere strutturati in modo tale da garantire:
un collegamento in rete internet;
una “memoria volatile”, contenente i dati di ciascuna operazione, che si azzera al termine della stessa, con trasferimento dei dati nella memoria permanente di dettaglio;
una “memoria di dettaglio” protetta, con funzione di giornale elettronico di fondo, contenente i dati analitici di ciascuna operazione effettuata e altri dati;
una “memoria di riepilogo” protetta, contenente i dati riepilogativi dei corrispettivi giornalieri e altri dati;
un software dell’apparato firmato digitalmente;
un sistema di certificazione.
Il processo di censimento e certificazione degli strumenti richiederà il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate, a ciascun produttore di apparecchi, di un certificato di firma delle richieste dei certificati dei medesimi apparecchi identificando in questo modo i produttori degli apparecchi.
Il produttore genera le coppie di chiavi, inserendo le matricole dei registratori nella chiave pubblica.
L’Agenzia delle Entrate tramite Sogei rilascia i certificati richiesti mentre il produttore installa nella memoria protetta del registratore, la chiave privata ed il corrispondente certificato rilasciato.
Tutti i messaggi inviati dal registratore saranno firmati elettronicamente con il certificato identificativo della macchina.
La trasmissione dei dati dovrebbe avere una frequenza variabile con un valore massimo di intervallo, pari probabilmente a 5 giorni. L’invio sarà effettuato dalla macchina dopo la fase di chiusura di cassa giornaliera.
I dati da trasmettere riguardano l'identificativo esercente, l'identificativo apparecchio, il giorno/mese/anno di riferimento dei corrispettivi, l'ammontare dei corrispettivi distinto per aliquota Iva, ovvero per operazioni esenti, non imponibili e fuori campo Iva.
Il Dlgs 127/2015 si occupa anche degli incentivi per i soggetti che scelgono la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare l’esercizio dell’opzione fa venire meno i seguenti obblighi di comunicazione dichiarativa e cioè:
spesometro o elenco clienti e fornitori;
comunicazioni black list;
comunicazioni relative ai contratti stipulati dalle società di leasing ovvero dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio;
acquisti effettuati da operatori di San Marino;
modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni.
Un ulteriore incentivo correlato alla trasmissione dei dati riguarda i rimborsi Iva, che sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dall'articolo 30 del DPR 633/1972.
Infine i termini di accertamento in materia di Iva e di imposte dirette, previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano, oltre alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un successivo decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Osserva - Tale agevolazione ha perso buona parte dell’appeal iniziale a seguito dell’aumento di un anno dei termini ordinari di accertamento disposto dalla legge di Stabilità 2016 (Legge n. 190 del 28 dicembre 2015).
In definitiva per un contribuente che abbia esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, gli avvisi di accertamento sia in materia di Iva che di imposte dirette, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nessuna riduzione ci sarà invece nel caso di dichiarazione nulla oppure omessa.
Nel Dlgs 127/2015 sono previste oltre all’applicazione di apposite sanzioni, anche la cessazione degli effetti premiali (riduzione degli adempimenti) correlati alla trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi, nel caso di omissione o anche di trasmissione di dati inesatti o incompleti.
Il contribuente può comunque evitare le sanzioni e di perdere gli incentivi se provvede a regolarizzare la trasmissione entro un termine che dovrà essere definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L’articolo 7 del Dlgs 127/2015 dispone l’abrogazione dal 1° gennaio 2017 delle norme contenute all’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 311/2004 in quanto non sono più compatibili con il nuovo sistema di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi.
La norma dettata dalla legge 311/2004 riconosce alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione la possibilità di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972.
Sono imprese di grande distribuzione commerciale:
le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
le imprese facenti parte di un gruppo societario che opera con più punti vendita e che realizza un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.
In presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina per essere considerata impresa della grande distribuzione, si possono defiscalizzare tutti i punti vendita e di conseguenza, non sussistono più gli obblighi previsti per i misuratori fiscali, l’emissione degli scontrini e la chiusura giornaliera con la stampa dello scontrino di chiusura e la tenuta del giornale di fondo.
La certificazione dei corrispettivi si realizza non più con l’emissione di ricevuta o scontrino fiscale, ma con la trasmissione telematica degli stessi all’Amministrazione finanziaria.
L’invio telematico sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
L’esonero dall'obbligo strumentale della certificazione dei corrispettivi rende superflui gli altri adempimenti ad esso connessi. In particolare le imprese che intendono trasmettere per via telematica l’ammontare giornaliero dei corrispettivi non hanno l’obbligo di installazione ed utilizzo presso l'esercizio commerciale degli apparecchi misuratori fiscali né devono adempiere ai diversi obblighi ad essi collegati quali, ad esempio, la stampa e la conservazione dello scontrino di chiusura giornaliera.
L’abrogazione di tale regime opzionale richiede alle suddette imprese che si sono avvalse della trasmissione dei corrispettivi secondo le regole della legge 311/2004 di scegliere, con decorrenza dal 1° luglio 2017, in alternativa se:
provvedere a riemettere lo scontrino fiscale, fiscalizzando nuovamente gli apparecchi misuratori;
esercitare l’opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi secondo le modalità indicate.
Il Dlgs 127/2015 introduce l’obbligo (dal 1° gennaio 2017) di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei contribuenti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, sono state individuate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
Il provvedimento si limita ad individuare una soluzione transitoria da utilizzare entro il 31 dicembre 2022, e con un successivo provvedimento sarà disciplinata una soluzione a regime, in questo modo si è evitato di incidere immediatamente sul funzionamento dei distributori garantendo un progressivo rinnovo di tali apparecchiature.
In una prima fase l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi può essere assolto attraverso il processo di conservazione elettronica di cui al DM 17 giugno 2014. Dovranno essere conservati i dati ed ogni altro elemento informativo relativo alle singole rilevazioni degli incassi, compresi i report di conciliazione tra i dati rilevati dal singolo distributore e quelli contabilizzati.
Per procedere alla fiscalizzazione, i gestori dei distributori ed i produttori del software dei dispositivi mobili devono innanzitutto accreditarsi utilizzando la procedura online messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Completato l’accreditamento, i gestori devono procedere al censimento e alla fiscalizzazione dei distributori.
All’esito del censimento, viene prodotto per ciascun sistema un QrCode, da apporre come etichetta sulla singola macchina e che consente un indirizzamento alla pagina web dell’Agenzia delle Entrate per verificare dati identificativi di distributore e gestore. In questo modo il distributore viene fiscalizzato.
L’articolo 2, comma 6, del Dlgs 127/2015 dispone in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, sia per i soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica opzionale, sia per coloro che operando con i distributori automatici saranno obbligati.
Saranno quindi irrogabili nei confronti dei contribuenti:
la sanzione per violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad Iva;
la sanzione accessoria in materia di Iva della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi.
Quadro Normativo |
Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 Legge n. 23 del 11 marzo 2014 Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 Decreto Ministeriale (MEF) del 17 giugno 2014 Dlgs n. 471 del 18 dicembre 1997 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".