La Legge di bilancio 2021 è intervenuta sul sistema sanzionatorio previsto per le violazioni connesse alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Nello specifico, la Legge n. 178/2020 (articolo 1, commi 1109-1115) ha ridefinito il corpo delle sanzioni applicabili alle violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, intervenendo sia sulla norma che regolava il previgente regime sanzionatorio (Dlgs n. 127/2015, articolo 2, comma 6) sia sulle altre disposizioni dalla stessa richiamate, contenute nel Dlgs 471/1997 di riforma delle sanzioni tributarie.
Dal 1° gennaio 2021, è entrato a regime per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, a prescindere dal volume d’affari dichiarato nel 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Allo stesso tempo, il regime sanzionatorio è stato rivisto al fine di adeguare il precedente quadro delle sanzioni previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi in vigore ormai da alcuni mesi (periodo transitorio).
In linea generale, si è assistito ad una riduzione delle sanzioni applicabili alle diverse violazioni.
In particolare, è ora disposto che in tutte le ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
A fronte di violazioni inerenti i due diversi momenti (memorizzazione e trasmissione), si applica così un’unica sanzione, in quanto l’adempimento è da considerare unitario. Pertanto, la suddetta sanzione si applica una sola volta anche in caso di infedele memorizzazione di un corrispettivo seguita da trasmissione tardiva od omessa.
La sanzione si applica, inoltre, anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione.
Invece, qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Infine, per l’omessa o tardiva trasmissione oppure la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione (in tal caso non si applica il cumulo giuridico ex art. 12 DLgs. n. 472/1997).
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, la Guardia di Finanza si vede impegnata ad effettuare tutta una serie di controlli per accertarne la regolare applicazione.
In particolare, è coinvolta su due fronti:
ridefinire il quadro sanzionatorio per i corrispettivi telematici come revisionato e rimodulato dalla Legge n. 178/2020;
aggiornare il fac-simile di processo verbale di constatazione.
Nella circolare n. 2017/2021 del 5 gennaio scorso, pertanto, il Comando Generale chiarisce gli aspetti relativi alla individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Si precisa al riguardo, quanto segue.
La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, ossia all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.
L’esercente, quindi, deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento; mentre, al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, in quanto si è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.
Viceversa, in caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, anche se la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, si dovrà comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà, al momento del pagamento, la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.
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