In caso di trasformazione del contratto di apprendistato dal primo al secondo livello, il datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a nove deve corrispondere l’aliquota piena del 10% (più le aliquote minori, pari all’1,61%), a decorrere dal terzo anno di contratto. Non è, quindi, possibile fruire dell’incentivo previsto all’art. 32, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 150/2015, che dispone un’aliquota agevolata del 5% per i contratti di apprendistato di primo livello successivi al secondo.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019. La posizione dell’Istituto previdenziale è giustificata dalla circostanza che la trasformazione del contratto di apprendistato – dal primo al secondo livello - non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti.
La disciplina dell’apprendistato è contenuta nel Capo V del D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47), che lo definisce come quel contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione. Le tipologie contrattuali previste dalla norma sono tre, ossia:
Con riferimento al contratto d’apprendistato di primi livello, l’art. 43, co. 9 prevede che successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
Il legislatore, nel consentire la “trasformazione del contratto”, implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante. È, dunque, richiesto un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.
In riferimento al regime contributivo applicabile ai datori di lavoro fino a 9 dipendenti, l’art. 1, co. 773, co. 5, della L. n. 296/2006 prevede un'aliquota contributiva piena a carico del datore di lavoro (pari al 10%) ridotta:
Dal terzo anno in poi, invece, si applica l’aliquota contributiva del 10%.
In tal contesto, l’art. 32, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 150/2015 ha previsto un ulteriore incentivo per i datori di lavoro che occupano sempre un numero di addetti pari o inferiore a 9. Questi ultimi, qualora effettuino assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, sono tenuti a versare esclusivamente un’aliquota contributiva del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in riferimento agli anni di contratto successivi al secondo.
Alla luce del suddetto quadro normativo, l’INPS ha evidenziato che l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto d’apprendistato da primo a secondo livello, è comunque pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
In tal caso, l’esclusione dalla quota agevolata del 5% è dettata dalla circostanza che la trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti.
Per concludere, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto anche al versamento:
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